Articolo 109 del Regolamento (UE) 2024/1689 — Modifiche al Regolamento (UE) 2019/2144. Testo ufficiale, interpretazione pratica, obblighi principali e implicazioni di conformità.

Sintesi del testo ufficiale

L'Articolo 109 del Regolamento (UE) 2024/1689 (il Regolamento sull'IA dell'UE) modifica il Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di omologazione per i veicoli a motore e i loro rimorchi e i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli. La modifica inserisce riferimenti e requisiti specifici per allineare il quadro preesistente di omologazione dei veicoli agli obblighi orizzontali introdotti dal Regolamento sull'IA.

In concreto, l'Articolo 109 aggiunge disposizioni che garantiscono che i sistemi di IA integrati nei veicoli — in particolare quelli che guidano funzioni automatizzate o semi-automatizzate quali i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), la frenata automatica di emergenza, l'avviso di deviazione dalla corsia e il monitoraggio del conducente — siano soggetti a requisiti coerenti con l'approccio basato sul rischio del Regolamento sull'IA. Laddove tali sistemi soddisfino la definizione di sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'Allegato III del Regolamento 2024/1689, il loro impiego nei veicoli deve soddisfare non solo i criteri di prestazione tecnica del Regolamento 2019/2144, ma anche gli obblighi di conformità, trasparenza, registrazione e supervisione umana del Regolamento sull'IA.

L'articolo riflette l'intento del legislatore dell'UE di evitare la frammentazione normativa: anziché creare un percorso parallelo, armonizza la legislazione settoriale esistente con il nuovo framework orizzontale sull'IA, rendendo le autorità di omologazione dei veicoli e i produttori congiuntamente responsabili di garantire che la conformità specifica all'IA sia integrata nella familiare procedura di omologazione.


Cosa significa in pratica

Per i produttori di veicoli, i fornitori di sistemi e le autorità di omologazione, l'Articolo 109 ha diverse implicazioni concrete.

I produttori che sviluppano o integrano componenti basati sull'IA — come il controllo adattivo della velocità di crociera, i sistemi di parcheggio automatico, il rilevamento della sonnolenza del conducente o lo sterzo di emergenza — devono valutare se tali sistemi si qualificano come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi del Regolamento sull'IA. In tal caso, i requisiti di documentazione tecnica (Articolo 11), la registrazione automatica degli eventi di sistema (Articolo 12), le misure di supervisione umana (Articolo 14) e gli standard di accuratezza e robustezza (Articolo 15) si applicano in aggiunta ai parametri di prestazione già richiesti dal Regolamento 2019/2144.

I fornitori di primo livello (Tier-1) che forniscono componenti abilitati all'IA agli OEM rientrano ugualmente nel campo di applicazione. Devono fornire la documentazione e le prove di cui gli OEM necessitano per completare il processo integrato di omologazione e di conformità al Regolamento sull'IA, e devono aggiornare tali informazioni ogni volta che si verifica una modifica sostanziale al sistema di IA.

Le autorità nazionali di omologazione devono essere attrezzate per valutare le prove specifiche sull'IA nell'ambito del processo di omologazione. Ciò potrebbe richiedere un aggiornamento delle competenze dei servizi tecnici e la revisione dei protocolli di valutazione per incorporare i controlli di conformità al Regolamento sull'IA.

Gli importatori e i distributori che immettono sul mercato dell'UE veicoli dotati di IA devono verificare che l'omologazione copra le dimensioni del Regolamento sull'IA e non devono apportare modifiche che possano invalidare tale conformità.

Un esempio pratico: un produttore che richiede l'omologazione per una nuova autovettura con un sistema di frenata automatica di emergenza basato sull'IA deve includere nella propria domanda di omologazione sia i dati dei test sulle prestazioni richiesti dal Regolamento 2019/2144 sia la documentazione tecnica, i registri di gestione del rischio e le prove di valutazione della conformità richiesti dal Regolamento sull'IA per un sistema ad alto rischio.


Obblighi principali


Relazione con altri articoli

L'Articolo 109 si trova nel Titolo XIII (Disposizioni finali) ed è uno degli articoli di modifica che integrano il Regolamento sull'IA nella legislazione settoriale preesistente. Va letto accanto all'Articolo 2 (ambito di applicazione) per comprendere quando si applicano le norme del Regolamento sull'IA ai sistemi integrati nei veicoli, e all'Allegato III (elenco dei sistemi di IA ad alto rischio), dove il punto 4 copre i sistemi di IA utilizzati nella gestione e nell'esercizio delle infrastrutture stradali e nelle funzioni dei veicoli critiche per la sicurezza.

Gli Articoli 11–15 (obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio in materia di documentazione tecnica, tenuta dei registri, trasparenza, supervisione umana e accuratezza) stabiliscono gli standard sostanziali che l'Articolo 109 fa confluire nel processo di omologazione. Gli Articoli 43–51 (procedure di valutazione della conformità) definiscono il percorso procedurale che i produttori devono seguire.

L'Articolo 112, che modifica la Direttiva 2006/42/CE sui macchinari, persegue una logica parallela nel settore dei macchinari industriali e fornisce un utile contesto interpretativo su come il legislatore dell'UE affronta l'integrazione degli obblighi del Regolamento sull'IA nei regimi di approvazione settoriali.


Calendario di conformità

Il Regolamento sull'IA dell'UE è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 luglio 2024 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2024. La sua applicazione è graduale:

Si raccomanda ai produttori e ai fornitori di avviare per tempo le analisi delle lacune di conformità e di integrare i requisiti documentali del Regolamento sull'IA nei propri processi di preparazione dell'omologazione, ben prima dell'agosto 2026, per evitare ritardi nei lanci di prodotto.

Official AI Act Compliance Deadline Calendar

Updated · Sources: Regulation (EU) 2024/1689 and the 2026 Digital Omnibus on AI.

Obligation Applies to Original date New date Status Countdown Legal basis
Prohibited Practices (Art. 5) All providers and deployers active AI Act Art. 5
GPAI Rules (Chapter 5) GPAI model providers active AI Act Art. 51-56
AI-Generated Content Marking Providers of generative GPAI systems active AI Act Art. 50(2)
Regulatory Sandboxes National competent authorities active AI Act Art. 57
High-risk AI — Annex III (standalone) Providers of standalone Annex III systems deferred AI Omnibus 2026 Art. 6(2)
High-risk AI — Annex I (embedded) AI embedded in Annex I regulated products deferred AI Omnibus 2026 Art. 6(1)

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Frequently Asked Questions

L'Articolo 109 modifica il Regolamento (UE) 2019/2144, che disciplina i requisiti di omologazione per i veicoli a motore e i loro rimorchi, nonché i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli. Integra i requisiti relativi all'IA nel quadro esistente di omologazione dei veicoli, garantendo che i sistemi di IA integrati nei veicoli debbano conformarsi sia alle norme di sicurezza settoriali sia agli obblighi orizzontali del Regolamento sull'IA.

La modifica interessa i veicoli a motore nelle categorie M (autovetture e autobus), N (veicoli per il trasporto di merci) e L (veicoli a due e tre ruote), insieme ai loro rimorchi e ai sistemi basati sull'IA installati in essi, quali i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), le funzioni di guida automatizzata, i sistemi di frenata di emergenza, gli assistenti al mantenimento della corsia e i sistemi di monitoraggio del conducente.

L'Articolo 109 integra i requisiti dell'IA nel processo di omologazione del Regolamento 2019/2144 anziché imporre procedure del tutto separate. Tuttavia, laddove un sistema di IA integrato in un veicolo si qualifichi come ad alto rischio ai sensi dell'Allegato III del Regolamento sull'IA, i produttori devono soddisfare anche gli obblighi di valutazione della conformità stabiliti nel Capitolo V del Regolamento sull'IA, inclusi la documentazione tecnica, le capacità di registrazione e le disposizioni sulla supervisione umana.

Il Regolamento sull'IA dell'UE è entrato in vigore il 1° agosto 2024. L'Articolo 109 rientra nella data di applicazione generale del 2 agosto 2026, il che significa che da quella data le omologazioni dei veicoli che coinvolgono sistemi di IA devono riflettere i requisiti modificati del Regolamento 2019/2144. Le nuove omologazioni richieste dopo tale data devono dimostrare la conformità; le approvazioni esistenti potrebbero richiedere una revisione nel corso del successivo ciclo di rinnovo.

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