Una checklist di conformità al Regolamento UE sull'IA in forma di domande e risposte: ambito, scadenze ancora aperte, classificazione del rischio, pratiche vietate, GPAI, conformità ad alto rischio e ripartizione fornitore / deployer.
Questa guida risponde alle domande di conformità nell'ordine in cui si presentano davvero: il regolamento mi raggiunge, che cosa mi vincola già oggi, quali dei miei sistemi sono ad alto rischio, che cosa devo produrre e quanto mi costa sbagliare. Ogni risposta è ancorata a una base giuridica citabile in una nota interna.
Chi deve percorrere questa checklist?
Qualunque organizzazione che sviluppi, utilizzi, importi o distribuisca un sistema di IA impiegato nell'UE, ovunque sia stabilita. L'art. 2 raggiunge fornitori e deployer di paesi terzi non appena l'output prodotto dal sistema è utilizzato nell'Unione: un fornitore SaaS statunitense con clienti europei rientra nell'ambito esattamente come una banca di Milano.
Quattro domande determinano il vostro insieme di obblighi, e servono tutte e quattro perché la checklist abbia senso:
| Domanda | Che cosa determina |
|---|---|
| L'avete costruito voi o usate quello di altri? | Fornitore o deployer (art. 3, art. 25) |
| Sistema di IA o modello di IA per finalità generali? | Capo III o capo V |
| Quale categoria dell'allegato III o dell'allegato I? | Alto rischio o no (art. 6) |
| Interagisce con persone o genera contenuti? | Trasparenza dell'art. 50, indipendentemente dal livello di rischio |
L'ultima riga è quella che sfugge alla maggior parte degli inventari. Gli obblighi di trasparenza colpiscono sistemi che non sono affatto ad alto rischio: un chatbot di assistenza clienti porta oggi un obbligo senza portare nulla dell'onere di conformità che occupa il resto di questa checklist.
Che cosa vi vincola già e che cosa deve ancora arrivare?
Cinque date di applicazione sono passate; il grosso del lavoro di conformità cade a dicembre 2027. Le date che seguono rispettano il dataset delle scadenze pubblicato da questo sito, che riflette i rinvii del regolamento (UE) 2026/1744.
| Obbligo | Si applica dal | Stato |
|---|---|---|
| Pratiche vietate (art. 5) | 2 febbraio 2025 | In vigore |
| Alfabetizzazione in materia di IA (art. 4) | 2 febbraio 2025 | In vigore |
| Modelli per finalità generali (capo V) | 2 agosto 2025 | In vigore |
| Obblighi di trasparenza (art. 50) | 2 agosto 2026 | In vigore |
| Poteri della Commissione sui GPAI (art. 101) | 2 agosto 2026 | In vigore |
| Marcatura dei sistemi generativi preesistenti | 2 dicembre 2026 | In arrivo |
| Divieto di materiale pedopornografico generato | 2 dicembre 2026 | In arrivo |
| Spazi di sperimentazione normativa operativi | 2 agosto 2027 | In arrivo |
| Alto rischio — sistemi autonomi dell'allegato III | 2 dicembre 2027 | In arrivo |
| Alto rischio — sistemi incorporati dell'allegato I | 2 agosto 2028 | In arrivo |
Il Digital Omnibus ha spostato quattro di queste date e riscritto l'art. 4; il registro completo prima/dopo è pubblicato su /changes/. Non ha soppresso alcun obbligo né creato esenzioni: un programma costruito sulle date originarie resta il programma giusto, semplicemente con più margine.
Fase 1 — Il vostro inventario IA è completo?
Senza un inventario completo nulla di ciò che segue è difendibile. Create un registro di tutti i sistemi di IA che la vostra organizzazione tocca:
- Sistemi che sviluppate e vendete o licenziate (siete il fornitore)
- Sistemi che acquistate o licenziate e usate internamente (siete il deployer)
- Sistemi incorporati in prodotti che fabbricate o importate
- Sistemi cui accedete via API di terzi (IA cloud, API di modelli di base)
Per ciascuno: nome, funzione, dati di ingresso e uscita, contesto d'uso, impatto decisionale, popolazione interessata. Segnalate i sistemi di classificazione incerta: richiedono un esame giuridico, non una risposta ingegneristica.
Due categorie sono sistematicamente sottostimate: le funzioni di IA incluse in strumenti SaaS che l'azienda già paga e i modelli costruiti da singoli team fuori dal processo di acquisto. Chiedete all'amministrazione l'elenco dei fornitori e all'ingegneria il registro dei modelli; l'unione delle due è più vicina alla realtà di ciascuna presa da sola.
Fase 2 — State già facendo qualcosa di illecito?
Passate l'art. 5 prima di ogni classificazione del rischio, perché un sistema vietato non si può rimediare fino alla conformità. Confrontate ogni sistema con l'elenco:
- Tecniche subliminali, manipolative o ingannevoli che distorcono materialmente il comportamento
- Sfruttamento delle vulnerabilità dovute a età, disabilità o situazione sociale o economica
- Punteggio sociale che porta a trattamenti pregiudizievoli in contesti non correlati
- Scraping non mirato di immagini facciali per creare banche dati di riconoscimento
- Inferenza delle emozioni sul luogo di lavoro o nell'istruzione
- Categorizzazione biometrica per dedurre caratteristiche sensibili
- Identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblici da parte delle autorità di contrasto
→ Dismettere o riprogettare alla radice. Questi divieti si applicano dal 2 febbraio 2025 e ricadono nella soglia sanzionatoria da 35 milioni di euro / 7 %. La guida alle pratiche vietate illustra le eccezioni ristrette di ciascuno.
Dal 2 dicembre 2026 si aggiunge un divieto per i sistemi che generano materiale pedopornografico o immagini intime non consensuali.
Fase 3 — Siete fornitori di un modello per finalità generali?
Se la vostra organizzazione sviluppa e pubblica un modello di base, gli obblighi del capo V si applicano dal 2 agosto 2025. Tre verifiche:
- Il modello è addestrato con autosupervisione su scala significativa?
- È in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti?
- È messo a disposizione di terzi anziché usato solo internamente?
Se sì: documentazione del modello per l'Ufficio europeo per l'IA e per i fornitori a valle, politica sul diritto d'autore e sintesi pubblica sufficientemente dettagliata dei contenuti di addestramento. Oltre 10²⁵ FLOP di calcolo di addestramento il rischio sistemico è presunto, con l'aggiunta di valutazione del modello, test antagonistici, segnalazione degli incidenti e cibersicurezza. Si veda la guida agli obblighi GPAI.
Dal 2 agosto 2026 è la Commissione — e non le autorità nazionali — ad applicare direttamente questo capo, con sanzioni fino a 15 milioni di euro o il 3 %.
Fase 4 — Quali dei vostri sistemi sono ad alto rischio?
Classificate rispetto all'allegato III e all'allegato I, applicate il filtro dell'art. 6(3) e mettete per iscritto il risultato. L'allegato III elenca otto categorie autonome: biometria, infrastrutture critiche, istruzione e formazione professionale, occupazione e gestione dei lavoratori, accesso a servizi essenziali privati e pubblici, attività di contrasto, migrazione e controllo delle frontiere, amministrazione della giustizia. L'allegato I riguarda l'IA che opera come componente di sicurezza di un prodotto già regolato dal diritto UE sulla sicurezza dei prodotti.
L'eccezione dell'art. 6(3) libera il sistema che, pur rientrando in una categoria dell'allegato III, non presenta un rischio significativo: compito procedurale limitato, miglioramento del risultato di un'attività umana già completata, rilevazione di schemi decisionali senza sostituire la valutazione umana, o lavoro puramente preparatorio. Non opera mai in caso di profilazione di persone fisiche. La valutazione va documentata prima dell'immissione sul mercato e la registrazione resta dovuta.
Le decisioni di classificazione sono l'artefatto più verificato di questa checklist. Annotate la categoria esaminata, il ragionamento, le prove, la data e la persona responsabile.
Fase 5 — Siete fornitore o deployer di ciascun sistema?
Il ruolo determina circa l'80 % del carico e non è fissato dal contratto di acquisto. L'art. 25 vi rende fornitori di un sistema ad alto rischio che non avete costruito se vi apponete nome o marchio, lo modificate sostanzialmente o lo riorientate rendendolo ad alto rischio. Fare fine-tuning del modello di un produttore sui propri dati e distribuirlo con il proprio marchio è il modo consueto di ereditare obblighi da fornitore mai messi a budget.
| Fornitore | Deployer | |
|---|---|---|
| Gestione dei rischi (art. 9) | Richiesta | — |
| Governance dei dati (art. 10) | Richiesta | Solo pertinenza dei dati di input |
| Documentazione tecnica (allegato IV) | Richiesta | — |
| Valutazione della conformità + marcatura CE | Richiesta | — |
| Registrazione nella banca dati UE | Richiesta | Gli enti pubblici registrano il proprio uso |
| Sorveglianza umana | Progettarla (art. 14) | Esercitarla (art. 26) |
| Log | Abilitarli (art. 12) | Conservare ≥ 6 mesi (art. 26) |
| FRIA (art. 27) | — | Settore pubblico, credito, assicurazioni |
| Segnalazione incidenti | Art. 73 | Fornitore + autorità |
La guida fornitore vs deployer affronta i casi limite, inclusi importatori e distributori, che portano obblighi di verifica e non di conformità.
Fasi da 6 a 10 — Che cosa produce il programma ad alto rischio?
Sei artefatti, in ordine di dipendenza. Ciascuno alimenta il successivo, ed è per questo che un programma che parte dalla documentazione e risale alla governance si impantana.
- Sistema di gestione della qualità (art. 17) — politiche, responsabilità, controllo delle modifiche, gestione dei dati, monitoraggio post-commercializzazione e procedure sugli incidenti. È la prima cosa che chiede un'autorità di vigilanza del mercato.
- Registrazioni di gestione dei rischi (art. 9) — il ciclo iterativo di identificazione, stima e mitigazione, tenuto lungo tutto il ciclo di vita anziché firmato una volta sola.
- Prove di governance dei dati (art. 10) — provenienza, rappresentatività, esame e mitigazione dei bias per gli insiemi di addestramento, convalida e prova.
- Fascicolo tecnico dell'allegato IV — l'insieme descritto nella guida alla documentazione tecnica, comprese le prove rispetto ai requisiti di accuratezza, robustezza e cibersicurezza dell'art. 15.
- Valutazione della conformità e dichiarazione — autovalutazione secondo l'allegato VI, oppure organismo notificato ove lo impongano la biometria o la normativa di prodotto dell'allegato I. Si veda la guida alla valutazione della conformità.
- Registrazione, marcatura CE e monitoraggio — iscrizione nella banca dati UE prima dell'immissione sul mercato, marcatura CE sulla documentazione, poi il piano di monitoraggio post-commercializzazione e la segnalazione degli incidenti gravi ai sensi dell'art. 73.
Puntate al 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi dell'allegato III e al 2 agosto 2028 per i sistemi incorporati dell'allegato I. Un programma realistico per un singolo sistema ad alto rischio dura da 12 a 24 mesi: partire a fine 2026 rientra nella finestra senza margine, e la capacità degli organismi notificati si restringerà con l'avvicinarsi della data.
E se usate soltanto l'IA di altri?
Siete deployer, e la vostra checklist è breve ma non vuota. È qui che si colloca la maggior parte delle organizzazioni: nessun modello costruito, una dozzina di funzioni IA consumate tramite SaaS e API.
- L'alfabetizzazione (art. 4) si applica già, a ogni deployer e a ogni livello di rischio.
- La trasparenza (art. 50) si applica già a ciò che vedono i vostri utenti: avviso sui chatbot, etichettatura dei deepfake, marcatura dei testi generati pubblicati per informare il pubblico.
- Gli obblighi del deployer (art. 26) si applicheranno dal 2 dicembre 2027 ovunque il caso d'uso rientri in una categoria dell'allegato III: selezione di candidati, decisioni di credito, gestione dei lavoratori.
- L'art. 25 è la trappola: nel momento in cui rietichettate o modificate sostanzialmente, ereditate il set del fornitore.
Il controllo pratico è la due diligence: ottenere la dichiarazione di conformità, le istruzioni per l'uso e le informazioni che l'art. 13 impone al fornitore di trasmettere. La guida all'IA di terzi precisa che cosa esigere contrattualmente.
Che cosa cambia per settore?
Gli obblighi sono identici; gli esiti della classificazione e i regimi sovrapposti no.
- Servizi finanziari — scoring creditizio e tariffazione assicurativa rientrano nell'allegato III e lì il deployer deve una FRIA ai sensi dell'art. 27. La gestione del rischio ICT di DORA soddisfa in parte l'articolo sulla gestione dei rischi, ma non copre la governance dei dati propria dell'IA né la sorveglianza umana. Progettate un unico flusso di segnalazione che soddisfi insieme l'art. 19 di DORA e l'art. 73 dell'AI Act. Si vedano la guida al settore finanziario e la guida alla convergenza DORA / NIS2.
- Sanità e dispositivi medici — l'IA come componente di sicurezza di un dispositivo MDR/IVDR rientra nell'allegato I, applicabile dal 2 agosto 2028. Il fascicolo tecnico esistente e il sistema qualità ISO 13485 sono la base e vanno estesi ai requisiti del capo III; il vostro organismo notificato necessita di una designazione autonoma ai sensi dell'AI Act.
- HR e selezione — categoria occupazione dell'allegato III. L'esame dei bias ai sensi dell'art. 10 è l'esposizione principale, la trasparenza verso i candidati è un obbligo del deployer e nessuna decisione occupazionale definitiva può poggiare sul sistema senza una persona in grado di ribaltarla.
- Settore pubblico — la FRIA è obbligatoria e i deployer registrano l'uso dei sistemi dell'allegato III nella banca dati UE.
Le guide settoriali trattano nove industrie con la stessa struttura.
Quanto costa la non conformità?
Tre soglie, e per un'impresa ordinaria quella che conta di più è la mediana. L'art. 99 fissa 35 milioni di euro o il 7 % del fatturato mondiale per i divieti dell'art. 5, 15 milioni o il 3 % per la maggior parte degli altri obblighi — inclusa la trasparenza dell'art. 50 e l'intero blocco ad alto rischio — e 7,5 milioni o l'1 % per informazioni fuorvianti fornite alle autorità. Le PMI sono limitate all'importo minore.
La terza soglia merita un'attenzione sproporzionata al suo importo: sanziona una cattiva risposta all'autorità indipendentemente da qualunque violazione sottostante. È la documentazione a trasformare una posizione difendibile in una posizione dimostrabile. La guida alle sanzioni sviluppa il calcolo dell'esposizione.
Che cosa fare nei prossimi 90 giorni
- Chiudere il divario di inventario: elenco fornitori dell'amministrazione ∪ registro modelli dell'ingegneria.
- Passare l'intero parco al filtro dell'art. 5. È l'unica fase con una soglia del 7 % già in vigore.
- Rilasciare gli avvisi dell'art. 50 su tutto ciò che è rivolto all'utente: l'obbligo è vigente, non futuro.
- Dimostrare l'alfabetizzazione dell'art. 4: chi è stato formato, su che cosa, quando. La guida all'alfabetizzazione in materia di IA precisa che cosa richiede l'articolo riscritto.
- Classificare i candidati dell'allegato III e mettere per iscritto il ragionamento, comprese le decisioni ai sensi dell'art. 6(3).
- Per ogni sistema ad alto rischio confermato, avviare il sistema di gestione della qualità. Dicembre 2027 è il vincolo, e la coda presso gli organismi notificati è davanti a voi, non dietro.
I modelli di lavoro per inventario, registro dei rischi, fascicolo tecnico e due diligence sui fornitori sono nei kit di conformità; l'Accademia AI Act copre lo stesso terreno come formazione strutturata con certificazione.
AI Act meets DORA and NIS2
Is your organisation subject to both the AI Act and DORA? The two regulations intersect on the operational resilience of financial AI systems. Our sister site regulation-dora.eu covers DORA in depth — including what the AI Act adds on top of an existing DORA programme.
The AI Act for financial institutions ↗ Explore regulation-dora.eu ↗Frequently Asked Questions
Si applica a fornitori, deployer, importatori, distributori e rappresentanti autorizzati di sistemi di IA immessi sul mercato UE o utilizzati nell'UE, oltre che ai fornitori di modelli di IA per finalità generali. Essere stabiliti fuori dall'UE non esonera: l'art. 2(1)(c) raggiunge fornitori e deployer di paesi terzi ogni volta che l'output del sistema è utilizzato nell'Unione.
Il sistema rientra nell'ambito se è un sistema di IA ai sensi dell'art. 3(1) — un sistema automatizzato che deduce output quali previsioni, raccomandazioni, decisioni o contenuti — ed è immesso sul mercato UE o utilizzato nell'UE. I modelli puramente di ricerca non distribuiti all'esterno restano fuori dall'ambito.
Il primo passo è l'inventario dei sistemi di IA: catalogare tutti i sistemi che l'organizzazione sviluppa, utilizza, importa o distribuisce. Per ciascuno documentare funzione, fornitore, contesto d'uso e popolazione interessata. Senza un inventario completo la classificazione del rischio non può iniziare.
Quattro blocchi sono già in vigore: le pratiche vietate dell'art. 5 dal 2 febbraio 2025, l'obbligo di alfabetizzazione in materia di IA dell'art. 4 dal 2 febbraio 2025, gli obblighi del capo V a carico dei fornitori di modelli per finalità generali dal 2 agosto 2025 e gli obblighi di trasparenza dell'art. 50 — avviso sui chatbot, etichettatura dei deepfake, marcatura leggibile dalla macchina dei contenuti sintetici — dal 2 agosto 2026.
Ha differito quattro date di applicazione e riscritto l'art. 4; non ha creato alcun nuovo obbligo né concesso esenzioni per settore o dimensione. I sistemi autonomi ad alto rischio dell'allegato III si applicano ora dal 2 dicembre 2027 anziché dal 2 agosto 2026, l'IA incorporata nei prodotti dell'allegato I dal 2 agosto 2028, gli spazi di sperimentazione normativa dal 2 agosto 2027 e l'obbligo transitorio di marcatura per i sistemi generativi già sul mercato dal 2 dicembre 2026.
Il fornitore sviluppa un sistema di IA e lo immette sul mercato UE o lo mette in servizio. Il deployer utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità nell'ambito di un'attività professionale. Una banca che acquista uno strumento di scoring creditizio è il deployer; il produttore del software è il fornitore. Il fornitore sopporta l'onere principale di conformità; il deployer la sorveglianza umana, il monitoraggio e la trasparenza.
Sì, ed è il punto più spesso trascurato. L'art. 25 rende il deployer fornitore di un sistema ad alto rischio se vi appone il proprio nome o marchio, lo modifica sostanzialmente o ne cambia la finalità prevista rendendolo ad alto rischio. Effettuare il fine-tuning di un modello acquistato sui propri dati e distribuirlo con il proprio marchio innesca quasi sempre questo passaggio.
Sì, in parte. La messa in servizio copre anche l'uso interno quando il sistema incide su persone — decisioni HR, monitoraggio dei dipendenti, valutazione creditizia interna. Un'IA di puro calcolo tecnico, senza output rivolto a persone, può restare fuori dall'ambito, ma richiede un'analisi giuridica documentata. L'art. 4 (alfabetizzazione) si applica a tutti, a prescindere dal livello di rischio.
L'art. 5 vieta le tecniche subliminali o manipolative, lo sfruttamento delle vulnerabilità, il punteggio sociale da parte delle autorità pubbliche, lo scraping non mirato di immagini facciali, l'inferenza delle emozioni sul lavoro e a scuola, la categorizzazione biometrica per dedurre caratteristiche sensibili e gran parte dell'identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblici da parte delle autorità di contrasto. In vigore dal 2 febbraio 2025. Un ulteriore divieto sulla generazione di materiale pedopornografico e di immagini intime non consensuali si applica dal 2 dicembre 2026.
Per due vie. L'allegato III elenca otto categorie autonome: biometria, infrastrutture critiche, istruzione, occupazione, accesso a servizi essenziali pubblici e privati, attività di contrasto, migrazione e controllo delle frontiere, amministrazione della giustizia. L'allegato I riguarda l'IA usata come componente di sicurezza di un prodotto già coperto dalla normativa UE sulla sicurezza dei prodotti. Fuori da queste due vie il sistema non è ad alto rischio: restano al più trasparenza e alfabetizzazione.
L'art. 6(3) consente a un sistema che rientra in una categoria dell'allegato III di sottrarsi alla qualificazione di alto rischio se non presenta un rischio significativo per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali — per esempio se svolge un compito procedurale limitato, migliora il risultato di un'attività umana già completata o è puramente preparatorio. Non si applica mai in caso di profilazione di persone fisiche. La valutazione va documentata prima dell'immissione sul mercato e il sistema resta soggetto a registrazione.
Il fascicolo tecnico dell'allegato IV: descrizione del sistema, specifiche di progettazione, gestione dei rischi (art. 9), governance dei dati (art. 10), risultati delle prove, misure di sorveglianza umana (art. 14), accuratezza e cibersicurezza (art. 15) e piano di monitoraggio post-commercializzazione. Vi si aggiungono il sistema di gestione della qualità (art. 17), i log automatici (art. 12), le istruzioni per l'uso (art. 13), la dichiarazione di conformità UE (art. 47) e la marcatura CE (art. 48).
Per la maggior parte dei sistemi dell'allegato III no: il fornitore procede all'autovalutazione secondo l'allegato VI. L'organismo notificato è richiesto per i sistemi biometrici quando non è stata applicata alcuna norma armonizzata e per l'IA incorporata dell'allegato I ogni volta che la normativa di prodotto sottostante impone già una valutazione da parte di terzi. Poiché la capacità è limitata, prenotate lo slot ben prima del 2 dicembre 2027.
L'art. 26 impone di usare il sistema secondo le istruzioni, affidare la sorveglianza a persone competenti con potere di override, garantire la pertinenza dei dati di input, conservare i log per almeno sei mesi, informare i rappresentanti dei lavoratori prima dell'uso sul luogo di lavoro e segnalare gli incidenti gravi al fornitore e all'autorità di vigilanza del mercato.
La valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (art. 27) documenta il contesto di utilizzo, le persone interessate, i rischi per i diritti fondamentali, le modalità di sorveglianza umana e i rimedi disponibili. È obbligatoria per gli organismi pubblici e per i soggetti privati che erogano servizi pubblici, nonché per ogni deployer di sistemi dell'allegato III impiegati nella valutazione del merito creditizio o nella tariffazione delle assicurazioni vita e salute. Precede il primo utilizzo.
Siete deployer e non fornitori, finché usate lo strumento così come fornito e per la sua finalità prevista. I vostri obblighi sono l'alfabetizzazione dell'art. 4, la trasparenza dell'art. 50 verso chi interagisce con il sistema o ne riceve gli output e — se il caso d'uso rientra nell'allegato III — l'intero set del deployer dell'art. 26 dal 2 dicembre 2027. La due diligence sul fornitore non è un obbligo autonomo, ma è l'unico modo per dimostrare che il soggetto a monte ha assolto i propri.
L'art. 4 si applica dal 2 febbraio 2025 a ogni fornitore e a ogni deployer, a qualunque livello di rischio. Il Digital Omnibus lo ha trasformato da obbligazione di risultato in obbligazione di mezzi: occorre adottare misure per favorire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA nel personale che opera i sistemi, senza che debba essere garantito un livello determinato a una singola persona. Ciò che un'autorità chiederà è la prova di progettazione, erogazione e copertura della formazione.
L'art. 50 si applica dal 2 agosto 2026. I fornitori devono progettare i sistemi in modo che le persone sappiano di interagire con un'IA e marcare in formato leggibile dalla macchina audio, immagini, video e testi sintetici. I deployer devono informare del riconoscimento delle emozioni e della categorizzazione biometrica ed etichettare i deepfake e i testi generati pubblicati per informare il pubblico. I sistemi generativi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 hanno tempo fino al 2 dicembre 2026 per la marcatura.
Tre soglie all'art. 99: 35 milioni di euro o il 7 % del fatturato mondiale annuo per la violazione dei divieti dell'art. 5, 15 milioni o il 3 % per la maggior parte degli altri obblighi, compresi quelli di trasparenza dell'art. 50, e 7,5 milioni o l'1 % per informazioni inesatte o fuorvianti fornite alle autorità. Per PMI e start-up il massimale è l'importo minore dei due, non il maggiore.
Per un sistema autonomo dell'allegato III un programma realistico richiede 12–24 mesi: 3–6 mesi di gap analysis e progettazione del sistema di gestione della qualità, 6–12 mesi di documentazione tecnica, governance dei dati e valutazione della conformità, 3–6 mesi di registrazione nella banca dati UE e marcatura CE. Con la scadenza al 2 dicembre 2027 un programma che parte adesso rientra nella finestra, ma senza margine.
No. Il Digital Omnibus non ha introdotto alcuna esenzione dimensionale. Le PMI ottengono tre agevolazioni: documentazione tecnica semplificata ai sensi dell'art. 11(1), accesso prioritario agli spazi di sperimentazione normativa e il massimale sanzionatorio fissato sull'importo minore. Tutti gli obblighi sostanziali si applicano integralmente.
No. La checklist delimita il lavoro e prova che la valutazione è stata svolta; la conformità si dimostra con artefatti — fascicolo tecnico dell'allegato IV, sistema di gestione della qualità, registrazioni di gestione dei rischi, risultati delle prove, dichiarazione di conformità e relazioni di monitoraggio post-commercializzazione. La checklist è l'indice di un corpo documentale che deve esistere.
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