Articolo 75 del Regolamento (UE) 2024/1689 — Assistenza reciproca, sorveglianza del mercato e controllo dei modelli di IA per uso generale. Testo ufficiale, interpretazione pratica, obblighi principali e implicazioni per la conformità.

Sintesi del testo ufficiale

L'Articolo 75 del Regolamento (UE) 2024/1689 istituisce il quadro di sorveglianza del mercato e di assistenza reciproca transfrontaliera applicabile ai sistemi di IA in generale, e introduce meccanismi specifici di vigilanza per i modelli di IA per uso generale (GPAI). L'articolo si colloca nel Titolo IX, che disciplina il monitoraggio post-commercializzazione e la sorveglianza del mercato lungo l'intera catena del valore dell'IA.

Per i sistemi di IA diversi dai modelli GPAI, l'Articolo 75 richiede agli Stati membri di designare autorità di sorveglianza del mercato competenti a verificare la conformità al Regolamento e di coordinarsi tra loro e con la Commissione. Tali autorità sono dotate dei poteri investigativi ed esecutivi previsti dal Regolamento (UE) 2019/1020 (il Regolamento sulla sorveglianza del mercato), adattati alle specificità dell'IA.

Per i modelli di IA per uso generale — compresi quelli classificati come presentanti un rischio sistemico ai sensi dell'Article 51 — l'articolo attribuisce la competenza di vigilanza primaria all'Ufficio europeo per l'IA, operante sotto l'autorità della Commissione. L'Ufficio per l'IA è abilitato a richiedere documentazione e informazioni tecniche ai fornitori di modelli GPAI, condurre valutazioni, verificare la conformità agli obblighi stabiliti negli Articles 53 e 55, e adottare o raccomandare misure correttive. Qualora un modello GPAI con rischio sistemico risulti non conforme, l'Ufficio per l'IA può richiedere al fornitore di adottare misure correttive, limitare l'accesso al modello o avviare procedure di ritiro. Le autorità nazionali mantengono la facoltà di intervenire in relazione a specifici sistemi di IA a valle distribuiti nel loro territorio, anche quando il modello GPAI sottostante è vigilato a livello dell'Unione.

Cosa significa in pratica

L'Articolo 75 crea un'architettura di applicazione a due livelli che i professionisti e i team di conformità devono comprendere chiaramente.

Per i fornitori e i distributori di sistemi di IA che non sono modelli GPAI — in particolare i sistemi ad alto rischio elencati negli Annexes I e III — la sorveglianza del mercato è svolta dalle autorità nazionali designate ai sensi dell'Article 70. Tali autorità hanno il potere di ispezionare, verificare e ordinare azioni correttive. Se un sistema di IA non conforme viene identificato in uno Stato membro, l'Articolo 75 richiede a quell'autorità di notificarlo agli altri Stati membri e alla Commissione attraverso il meccanismo RAPEX/Safety Gate, attivando una risposta coordinata. Le aziende che operano in più giurisdizioni dell'UE devono quindi essere pronte a interagire con più di un'autorità nazionale e devono mantenere una documentazione che possa essere prodotta tempestivamente su richiesta in qualsiasi punto dell'Unione.

Per i fornitori di modelli GPAI — compresi gli sviluppatori di modelli fondativi che rendono i modelli disponibili tramite API, pesi aperti o prodotti integrati — le implicazioni pratiche sono più significative. L'Ufficio europeo per l'IA agisce come interlocutore principale. I fornitori devono aspettarsi che l'Ufficio per l'IA richieda accesso alla documentazione tecnica, ai riepiloghi dei dati di addestramento, alle metodologie di valutazione, ai risultati del red-teaming e alle segnalazioni di incidenti. Quando il rischio sistemico è determinato ai sensi dell'Article 51 (attualmente attivato a partire dalla soglia di addestramento di 10^25 FLOP o per designazione della Commissione), l'Articolo 75 abilita l'Ufficio per l'IA a condurre propri test avversariali o a commissionare valutazioni di terze parti.

I distributori a valle che integrano modelli GPAI in applicazioni ad alto rischio devono essere consapevoli che un rilievo nei confronti del fornitore a monte ai sensi dell'Articolo 75 può influenzare lo stato di conformità del proprio prodotto. I contratti con i fornitori di modelli GPAI dovrebbero includere disposizioni relative agli obblighi di notifica, ai doveri di cooperazione e alle tempistiche di rimedio in caso di indagine dell'Ufficio per l'IA.

Obblighi principali

Relazione con altri articoli

L'Articolo 75 non può essere letto isolatamente. Esso rende operativi gli obblighi stabiliti negli Articles 53 e 55 per i fornitori di modelli GPAI, e gli obblighi per i sistemi ad alto rischio degli Articles 9-17, stabilendo chi li applica e come.

L'Article 70 disciplina la designazione e l'organizzazione delle autorità nazionali di sorveglianza del mercato e deve essere letto come disposizione fondamentale a cui l'Articolo 75 aggiunge dimensioni transfrontaliere e specifiche per i modelli GPAI. L'Article 71 riguarda le attività di sorveglianza del mercato in senso più ampio, mentre l'Article 72 riguarda la banca dati dell'UE per i sistemi di IA ad alto rischio che supporta gli sforzi di sorveglianza.

L'Article 51 è direttamente rilevante in quanto definisce la soglia di rischio sistemico che attiva la vigilanza rafforzata dell'Ufficio per l'IA ai sensi dell'Articolo 75. L'Article 94 attribuisce alla Commissione poteri di esecuzione per adottare norme procedurali per le indagini dell'Ufficio per l'IA. L'Article 80 disciplina le misure protettive dell'Unione quando uno Stato membro agisce contro un sistema non conforme, il che interagisce con gli obblighi di assistenza reciproca dell'Articolo 75. I professionisti dovrebbero inoltre consultare il Regolamento (UE) 2019/1020, che fornisce il quadro procedurale di base per la sorveglianza del mercato che l'Articolo 75 incorpora e adatta per l'IA.

Calendario di conformità

Il Regolamento UE sull'IA è entrato in vigore il 1° agosto 2024, venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il Regolamento si applica quindi in fasi:

Per i fornitori di modelli GPAI, l'Articolo 75 è quindi già in vigore. L'Ufficio europeo per l'IA è operativo dalla sua istituzione all'interno della struttura della Commissione, e i fornitori devono considerare i suoi poteri investigativi come immediatamente esercitabili. Le autorità nazionali di sorveglianza del mercato sono ugualmente attive per i sistemi di IA non-GPAI già presenti sul mercato.

Official AI Act Compliance Deadline Calendar

Updated · Sources: Regulation (EU) 2024/1689 and the 2026 Digital Omnibus on AI.

Obligation Applies to Original date New date Status Countdown Legal basis
Prohibited Practices (Art. 5) All providers and deployers active AI Act Art. 5
GPAI Rules (Chapter 5) GPAI model providers active AI Act Art. 51-56
AI-Generated Content Marking Providers of generative GPAI systems active AI Act Art. 50(2)
Regulatory Sandboxes National competent authorities active AI Act Art. 57
High-risk AI — Annex III (standalone) Providers of standalone Annex III systems deferred AI Omnibus 2026 Art. 6(2)
High-risk AI — Annex I (embedded) AI embedded in Annex I regulated products deferred AI Omnibus 2026 Art. 6(1)

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Frequently Asked Questions

L'Articolo 75 stabilisce il quadro per la cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali di sorveglianza del mercato e l'Ufficio europeo per l'IA, garantendo un'applicazione coerente del Regolamento UE sull'IA in tutti gli Stati membri. Disciplina sia la vigilanza generale sui sistemi di IA sia i meccanismi specifici di sorveglianza per i modelli di IA per uso generale.

L'Ufficio europeo per l'IA detiene la responsabilità primaria per la sorveglianza del mercato e il controllo dei modelli di IA per uso generale, compresi quelli con rischio sistemico. Le autorità nazionali di sorveglianza del mercato mantengono la competenza per i sistemi di IA immessi sul mercato o messi in servizio nel loro territorio, ed sono tenute a cooperare con l'Ufficio per l'IA e tra loro.

Le autorità competenti e l'Ufficio per l'IA possono richiedere documentazione, accedere ai risultati delle valutazioni dei modelli, richiedere azioni correttive e coordinare indagini transfrontaliere. Per i modelli di IA per uso generale con rischio sistemico, l'Ufficio per l'IA può vigilare direttamente sui fornitori, condurre valutazioni e imporre misure, incluso il ritiro dal mercato.

L'Articolo 75 si applica ai fornitori di modelli di IA per uso generale indipendentemente dal fatto che il modello sia open-source. Tuttavia, gli obblighi specifici e l'intensità della supervisione possono variare a seconda che il modello presenti un rischio sistemico, con obblighi generalmente più leggeri per i modelli che non raggiungono la soglia di rischio sistemico definita nell'Article 51.

L'Articolo 75 è diventato applicabile il 2 agosto 2025, nell'ambito delle disposizioni che disciplinano i modelli di IA per uso generale ai sensi del Capitolo V del Regolamento UE sull'IA. Entro quella data gli Stati membri erano altresì tenuti a designare o istituire le proprie autorità nazionali di sorveglianza del mercato per l'IA.

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