Articolo 104 del Regolamento (UE) 2024/1689 — Modifiche al Regolamento (UE) n. 168/2013. Testo ufficiale, interpretazione pratica, obblighi principali e implicazioni per la conformità.

Sintesi del testo ufficiale

L'Articolo 104 del Regolamento (UE) 2024/1689 (il Regolamento UE sull'IA) fa parte del Titolo XIII, che contiene le disposizioni finali che disciplinano l'integrazione del Regolamento con il più ampio panorama normativo dell'UE. Nello specifico, l'Articolo 104 introduce modifiche mirate al Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'approvazione e alla sorveglianza del mercato dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli — collettivamente noti come veicoli di categoria L.

Il meccanismo di modifica riflette l'approccio standard del legislatore dell'UE quando adotta una legislazione orizzontale: i regolamenti settoriali esistenti devono essere aggiornati per rimanere coerenti con le nuove norme trasversali. Il Regolamento (UE) n. 168/2013 ha istituito un quadro completo di omologazione che copre i requisiti di sicurezza e ambientali per i veicoli di categoria L. Laddove tali veicoli incorporino sistemi di IA — ad esempio, sistemi avanzati di assistenza alla guida, frenatura automatizzata o funzioni di controllo adattivo della velocità — tali componenti di IA possono rientrare nell'ambito di applicazione del Regolamento UE sull'IA e potrebbero qualificarsi come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'Allegato I, Sezione 2 (sistemi di IA utilizzati come componenti di sicurezza in prodotti disciplinati dalla legislazione UE di armonizzazione).

L'Articolo 104 garantisce che i riferimenti, le definizioni e le procedure contenuti nel Regolamento (UE) n. 168/2013 siano allineati con la terminologia e i requisiti introdotti dal Regolamento UE sull'IA, evitando vuoti o conflitti normativi tra i due strumenti e preservando la certezza del diritto per i produttori e le autorità di sorveglianza del mercato che operano nel settore dei veicoli di categoria L.

Cosa significa nella pratica

Per i produttori, gli importatori, i distributori e i rappresentanti autorizzati di veicoli di categoria L, l'Articolo 104 ha conseguenze pratiche ovunque i sistemi di IA siano integrati in tali veicoli.

L'effetto più immediato è che qualsiasi sistema di IA che funzioni come componente di sicurezza in un ciclomotore, motociclo, motoveicolo a tre ruote o quadriciclo leggero deve essere valutato rispetto ai criteri di classificazione ad alto rischio del Regolamento UE sull'IA. Se classificato come ad alto rischio, il sistema di IA deve rispettare i requisiti del Capitolo III — compresa la valutazione di conformità, la documentazione tecnica, il monitoraggio post-commercializzazione, gli obblighi di trasparenza e la registrazione nella banca dati UE — in aggiunta agli obblighi esistenti ai sensi del Regolamento (UE) n. 168/2013.

Ai fini dell'omologazione, le autorità nazionali di omologazione e i servizi tecnici coinvolti nella valutazione dei veicoli di categoria L dovranno verificare la conformità al Regolamento sull'IA come parte della loro revisione complessiva. Ciò potrebbe richiedere protocolli di valutazione aggiornati e competenze aggiuntive tra i servizi tecnici designati.

In pratica, un produttore che sviluppa un sistema di controllo della trazione o di prevenzione delle collisioni basato sull'IA per un motociclo dovrebbe:

Le autorità di sorveglianza del mercato responsabili dei veicoli di categoria L dovranno analogamente coordinarsi con le autorità designate ai sensi del Regolamento UE sull'IA per evitare azioni di vigilanza duplicate o conflittuali.

Obblighi principali

Relazione con altri articoli

L'Articolo 104 non opera in isolamento. Deve essere letto insieme alle disposizioni definitorie dell'Articolo 3, che definisce i concetti chiave tra cui sistema di IA, componente di sicurezza e sistema di IA ad alto rischio. I criteri di classificazione ad alto rischio nell'Articolo 6 e nell'Allegato I sono direttamente rilevanti: la Sezione 2 dell'Allegato I elenca i sistemi di IA utilizzati come componenti di sicurezza in prodotti disciplinati dalla legislazione UE di armonizzazione, che comprende esplicitamente i regolamenti sui veicoli.

Gli obblighi attivati da una classificazione ad alto rischio — documentazione tecnica (Articolo 11 e Allegato IV), valutazione di conformità (Articolo 43), sistemi di gestione della qualità (Articolo 17), monitoraggio post-commercializzazione (Articolo 72) e segnalazione degli incidenti (Articolo 73) — si applicano tutti ai sistemi di IA nei veicoli di categoria L una volta raggiunta la soglia di classificazione.

L'Articolo 104 deve essere letto anche insieme agli altri articoli di modifica nel Titolo XIII — compresi gli Articoli 103, 105 e 106 — che aggiornano collettivamente diversi regolamenti settoriali di armonizzazione dell'Unione per garantire la coerenza orizzontale con il Regolamento UE sull'IA.

Calendario di conformità

L'Articolo 104 è entrato in vigore il 1° agosto 2024, venti giorni dopo la pubblicazione del Regolamento (UE) 2024/1689 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 luglio 2024.

Il calendario di applicazione graduale del Regolamento UE sull'IA determina quando gli obblighi sostanziali rilevanti per l'Articolo 104 diventano applicabili:

I produttori di veicoli di categoria L che incorporano sistemi di IA dovrebbero utilizzare il periodo fino a dicembre 2026 per completare le valutazioni di classificazione, le procedure di conformità e l'allineamento della documentazione tra entrambi i quadri normativi.

Official AI Act Compliance Deadline Calendar

Updated · Sources: Regulation (EU) 2024/1689 and the 2026 Digital Omnibus on AI.

Obligation Applies to Original date New date Status Countdown Legal basis
Prohibited Practices (Art. 5) All providers and deployers active AI Act Art. 5
GPAI Rules (Chapter 5) GPAI model providers active AI Act Art. 51-56
AI-Generated Content Marking Providers of generative GPAI systems active AI Act Art. 50(2)
Regulatory Sandboxes National competent authorities active AI Act Art. 57
High-risk AI — Annex III (standalone) Providers of standalone Annex III systems deferred AI Omnibus 2026 Art. 6(2)
High-risk AI — Annex I (embedded) AI embedded in Annex I regulated products deferred AI Omnibus 2026 Art. 6(1)

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Frequently Asked Questions

L'Articolo 104 modifica il Regolamento (UE) n. 168/2013 relativo all'approvazione e alla sorveglianza del mercato dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli (veicoli di categoria L). Aggiorna tale regolamento per riflettere l'introduzione dei requisiti dei sistemi di IA ai sensi del Regolamento UE sull'IA, garantendo che i quadri di omologazione per tali veicoli rimangano coerenti con le nuove norme sull'IA laddove siano coinvolti componenti di IA.

L'Articolo 104 riguarda i veicoli di categoria L, che comprendono ciclomotori, motocicli, motoveicoli a tre ruote e quadricicli leggeri disciplinati dal Regolamento (UE) n. 168/2013. Laddove tali veicoli incorporino sistemi di IA che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE sull'IA, le modifiche introdotte dall'Articolo 104 allineano gli obblighi di omologazione con il più ampio quadro normativo sull'IA.

In quanto parte del Titolo XIII Disposizioni finali, l'Articolo 104 è entrato in vigore il 1° agosto 2024, venti giorni dopo la pubblicazione del Regolamento (UE) 2024/1689 nella Gazzetta ufficiale. Il suo effetto pratico sulle procedure di omologazione dei veicoli è soggetto al più ampio calendario di applicazione graduale del Regolamento UE sull'IA.

L'Articolo 104 opera a livello legislativo modificando una normativa settoriale esistente. I produttori di veicoli soggetti al Regolamento (UE) n. 168/2013 dovrebbero verificare se i sistemi di IA integrati nei veicoli di categoria L si qualificano come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'Allegato I del Regolamento UE sull'IA, poiché tale classificazione attiva i completi obblighi di conformità del Regolamento insieme ai requisiti esistenti di omologazione.

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