Articolo 85 del Regolamento (UE) 2024/1689 — Diritto di proporre un reclamo a un'autorità di vigilanza del mercato. Testo ufficiale, interpretazione pratica, obblighi chiave e implicazioni per la conformità.
Sintesi del Testo Ufficiale
L'articolo 85 del Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento IA dell'UE) stabilisce il diritto di qualsiasi persona fisica o giuridica di proporre un reclamo a un'autorità di vigilanza del mercato competente qualora tale persona ritenga che un fornitore, un responsabile del dispiegamento, un importatore, un distributore o un altro operatore rilevante abbia violato le disposizioni del presente Regolamento.
L'articolo pone in capo all'autorità di vigilanza del mercato ricevente l'obbligo di trattare il reclamo con la dovuta diligenza e di tenere il reclamante informato sullo stato dell'indagine e sull'esito del procedimento, nella misura in cui tale comunicazione non pregiudichi l'indagine stessa. Gli Stati membri mantengono la responsabilità di garantire che le loro autorità designate siano adeguatamente attrezzate per ricevere ed elaborare tali reclami in modo efficace.
La disposizione è volutamente ampia nel suo ambito di applicazione personale: il diritto non è limitato alle persone direttamente interessate o danneggiate dal sistema di IA in questione. Qualsiasi persona — fisica o giuridica — che abbia ragione di ritenere che si sia verificata una violazione è legittimata ad avvalersi di questo meccanismo. Tale legittimazione inclusiva riflette l'intento del legislatore di promuovere un'ampia applicazione civile e la responsabilità pubblica per i sistemi di IA che circolano nel mercato dell'UE, a complemento dei poteri di vigilanza ufficiali delle autorità nazionali e dell'Ufficio europeo per l'IA.
Cosa Significa in Pratica
Per i singoli e la società civile, l'articolo 85 crea un canale di applicazione accessibile che non richiede l'avvio di costosi contenziosi. Un consumatore che ritiene che uno strumento decisionale basato sull'IA sia stato dispiegato senza le divulgazioni di trasparenza richieste, o un ricercatore che identifica quella che sembra essere una pratica vietata ai sensi dell'articolo 5, può formalmente segnalare il problema all'autorità di vigilanza del mercato competente e aspettarsi che la questione venga indagata.
Per le imprese che operano come fornitori, responsabili del dispiegamento, importatori o distributori di sistemi di IA, l'articolo 85 introduce un rischio realistico di indagini avviate da reclami, innescate non solo da concorrenti diretti o autorità di regolamentazione, ma da qualsiasi terza parte — compresi giornalisti, gruppi di difesa o comunità interessate. Ciò amplia considerevolmente la superficie di applicazione de facto ben oltre l'ambito delle ispezioni di vigilanza di routine.
In pratica, le aziende devono garantire che i loro sistemi di IA rispettino tutti gli obblighi applicabili prima dell'immissione sul mercato, poiché un singolo reclamo ben documentato può avviare un'indagine formale che porta a misure correttive, ordini di ritiro o sanzioni finanziarie. I programmi di conformità dovrebbero includere meccanismi per il monitoraggio delle potenziali preoccupazioni pubbliche e canali per un coinvolgimento proattivo con le autorità di vigilanza del mercato qualora venga auto-identificata una potenziale non conformità.
Gli Stati membri devono designare punti di contatto accessibili e procedure chiare per la presentazione dei reclami. Le organizzazioni che dispiegano sistemi di IA in più Stati membri dovrebbero mappare le autorità di vigilanza del mercato competenti in ciascuna giurisdizione e comprendere i loro requisiti procedurali.
Obblighi Chiave
- Diritto di accesso per tutte le persone: Qualsiasi persona fisica o giuridica — non solo le persone direttamente danneggiate — ha il diritto di presentare un reclamo, garantendo un'ampia legittimazione per l'applicazione civile.
- Diligenza dell'autorità: L'autorità di vigilanza del mercato che riceve un reclamo deve trattarlo con la dovuta diligenza, inclusa la conduzione di qualsiasi indagine giustificata dai fatti allegati.
- Informazione del reclamante: L'autorità deve tenere il reclamante informato sull'andamento e sull'esito del reclamo, fermo restando i limiti imposti dalla tutela dell'indagine in corso.
- Responsabilità degli operatori: Fornitori, responsabili del dispiegamento, importatori, distributori e altri operatori rilevanti sono soggetti a scrutinio avviato da reclami e devono essere pronti a cooperare con le indagini derivanti dai reclami.
- Facilitazione da parte degli Stati membri: Gli Stati membri devono garantire che le loro autorità di vigilanza del mercato designate dispongano dei quadri procedurali e delle risorse necessarie per ricevere e agire sui reclami in modo efficace.
Relazione con Altri Articoli
L'articolo 85 opera come parte dell'architettura di applicazione più ampia del Regolamento IA dell'UE e dovrebbe essere letto insieme a diverse disposizioni correlate. L'articolo 70 istituisce le stesse autorità di vigilanza del mercato e ne definisce i poteri. Gli articoli da 74 a 84 descrivono nel dettaglio le misure di vigilanza e correttive che tali autorità possono applicare a seguito di un'indagine — inclusi gli ordini di ritiro o richiamo di sistemi di IA dal mercato — che costituiscono i risultati finali di una procedura di reclamo riuscita.
L'articolo 99 stabilisce le sanzioni che le autorità possono imporre agli operatori ritenuti responsabili di aver violato il Regolamento, conferendo forza materiale ai reclami. L'articolo 85 riguarda il diritto delle persone interessate di ricevere spiegazioni sulle decisioni adottate da determinati sistemi di IA ad alto rischio, una disposizione che può spesso costituire il fondamento dei reclami presentati ai sensi dell'articolo 85. Il meccanismo di reclamo integra anche l'articolo 93, che conferisce alle persone soggette a sistemi di IA ad alto rischio il diritto di presentare un reclamo al responsabile del dispiegamento competente, creando una struttura a due livelli: ricorso interno seguito, ove necessario, dall'escalation all'autorità pubblica ai sensi dell'articolo 85.
Calendario di Conformità
Il Regolamento IA dell'UE è entrato in vigore il 1° agosto 2024, a seguito della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'applicazione del Regolamento è graduale:
- 2 febbraio 2025 — I divieti sulle pratiche di IA a rischio inaccettabile (articolo 5) sono diventati applicabili. I reclami relativi a potenziali violazioni di tali divieti potrebbero in linea di principio essere presentati da tale data.
- 2 agosto 2025 — Le disposizioni sui modelli di IA per uso generale (Titolo VIII) e il quadro di governance, compresa l'istituzione delle autorità di vigilanza del mercato, sono diventati pienamente applicabili. Da questo momento, i meccanismi di reclamo sono pienamente operativi per le preoccupazioni relative ai GPAI.
- 2 agosto 2026 — La maggior parte degli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'Allegato I diventano applicabili.
- 2 agosto 2027 — Gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio per i sistemi contemplati dall'Allegato I, punto 1 (determinate legislazioni di armonizzazione dell'Unione esistenti) diventano applicabili.
L'articolo 85 stesso, situato nel Titolo XII (Disposizioni Finali), è diventato applicabile a partire dal 2 agosto 2026 insieme al corpo principale del Regolamento. Le organizzazioni dovrebbero già disporre di processi interni per gestire i potenziali reclami e cooperare con le indagini di vigilanza del mercato man mano che tali scadenze si avvicinano.
Official AI Act Compliance Deadline Calendar
Updated · Sources: Regulation (EU) 2024/1689 and the 2026 Digital Omnibus on AI.
| Obligation | Applies to | Original date | New date | Status | Countdown | Legal basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prohibited Practices (Art. 5) | All providers and deployers | active | — | AI Act Art. 5 | ||
| GPAI Rules (Chapter 5) | GPAI model providers | active | — | AI Act Art. 51-56 | ||
| AI-Generated Content Marking | Providers of generative GPAI systems | active | — | AI Act Art. 50(2) | ||
| Regulatory Sandboxes | National competent authorities | active | — | AI Act Art. 57 | ||
| High-risk AI — Annex III (standalone) | Providers of standalone Annex III systems | deferred | — | AI Omnibus 2026 Art. 6(2) | ||
| High-risk AI — Annex I (embedded) | AI embedded in Annex I regulated products | deferred | — | AI Omnibus 2026 Art. 6(1) |
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Qualsiasi persona fisica o giuridica — compresi individui, organizzazioni della società civile e imprese — che abbia ragione di ritenere che un sistema di IA non sia conforme al Regolamento IA dell'UE può presentare un reclamo all'autorità di vigilanza del mercato competente nel proprio Stato membro.
I reclami vengono presentati all'autorità di vigilanza del mercato designata da ciascuno Stato membro dell'UE. Tale autorità è responsabile della supervisione della conformità al Regolamento IA dell'UE nella propria giurisdizione. I reclamanti devono identificare l'autorità nello Stato membro in cui il sistema di IA è stato immesso sul mercato o messo in servizio, o in cui sono interessati dal sistema.
L'autorità di vigilanza del mercato è tenuta a gestire il reclamo e a tenere informato il reclamante sull'andamento dell'indagine e sul suo esito. Le autorità devono trattare i reclami con la dovuta diligenza e condurre qualsiasi indagine necessaria in merito alla presunta non conformità.
L'articolo 85 rispecchia il meccanismo di reclamo noto dall'articolo 77 del GDPR. Conferisce a individui e organizzazioni un diritto eseguibile di rivolgersi a un organo di vigilanza, garantendo che le preoccupazioni relative ai sistemi di IA non conformi possano essere portate all'attenzione di un'autorità pubblica piuttosto che richiedere esclusivamente un contenzioso privato.
Sì. L'articolo 85 non è limitato alle persone direttamente interessate. Qualsiasi persona fisica o giuridica — che include gruppi di difesa, associazioni di categoria e organizzazioni non governative — può presentare un reclamo, a condizione che abbia ragione di ritenere che si sia verificata una violazione del Regolamento.
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