Articolo 97 del Regolamento (UE) 2024/1689 — Esercizio della delega. Testo ufficiale, interpretazione pratica, obblighi principali e implicazioni per la conformità.
Sintesi del testo ufficiale
L'articolo 97 del Regolamento (UE) 2024/1689 (l'AI Act dell'UE) rientra nel Titolo XI, che disciplina la delega del potere legislativo e le procedure di comitato. Stabilisce le condizioni che disciplinano l'esercizio dei poteri delegati conferiti alla Commissione europea nell'ambito del Regolamento.
L'articolo specifica che il potere della Commissione di adottare atti delegati è concesso per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° agosto 2024 ed è automaticamente rinnovabile per periodi identici, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non vi si opponga entro e non oltre tre mesi prima della fine di ciascun periodo.
Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega in qualsiasi momento. Una decisione di revoca pone fine alla delega in essa identificata e produce effetti il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o in una data successiva indicata nella decisione. Non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Prima di adottare qualsiasi atto delegato, la Commissione è tenuta a consultare gli esperti designati da ciascuno Stato membro, in conformità con i principi dell'Accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 per legiferare meglio. L'atto delegato è notificato simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, ed entra in vigore solo se nessuna delle istituzioni solleva obiezioni entro tre mesi dalla notifica — termine che può essere prorogato di tre mesi su iniziativa di una delle istituzioni. Se entrambe le istituzioni comunicano alla Commissione che non solleveranno obiezioni, l'atto può entrare in vigore prima.
Cosa significa in pratica
L'articolo 97 è principalmente una disposizione istituzionale e procedurale piuttosto che una disposizione che crea obblighi di conformità diretti per i fornitori, i deployer o gli operatori di sistemi di IA. È tuttavia fondamentale che i professionisti e i team legali lo comprendano, poiché determina il meccanismo attraverso il quale la Commissione può aggiornare, integrare o perfezionare aspetti chiave dell'AI Act dell'UE attraverso la legislazione delegata — senza ricorrere all'intero processo legislativo.
In termini concreti, ciò significa che alcune disposizioni tecniche o di dettaglio del Regolamento — come gli aggiornamenti agli Allegati che definiscono le categorie di sistemi di IA ad alto rischio, o le modifiche alle procedure di valutazione della conformità — possono essere modificate dalla Commissione attraverso atti delegati. Tali atti sono giuridicamente vincolanti e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'UE a partire dalla loro entrata in vigore.
Per i team di conformità, l'implicazione pratica è che il quadro normativo ai sensi dell'AI Act dell'UE non è statico. Le organizzazioni che hanno mappato i propri sistemi di IA rispetto alle attuali definizioni degli Allegati o ai requisiti di conformità devono mantenere processi di monitoraggio continui per rilevare quando vengono adottati atti delegati che modificano tali requisiti.
I responsabili legali e della conformità dovrebbero abbonarsi alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e monitorare i periodi di esame del Parlamento europeo e del Consiglio. Il periodo di obiezione di tre mesi — potenzialmente estendibile a sei mesi — definisce la data più prossima possibile in cui potrebbero entrare in vigore nuovi obblighi derivanti dagli atti delegati. È buona prassi integrare questo tempo di anticipo nei calendari di conformità interni.
Per gli esperti designati dagli Stati membri che partecipano alle consultazioni della Commissione, l'articolo 97 sancisce formalmente il loro ruolo nella fase pre-adozione degli atti delegati.
Obblighi principali
- Delega quinquennale rinnovabile: La Commissione detiene poteri delegati dal 1° agosto 2024 per cinque anni, rinnovabili automaticamente salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi dalla fine del periodo.
- Revoca in qualsiasi momento: Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere in qualsiasi momento; la revoca produce effetti il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale o in una data successiva specificata.
- Consultazione degli esperti degli Stati membri: Prima di adottare qualsiasi atto delegato, la Commissione deve consultare gli esperti designati dagli Stati membri in conformità con l'Accordo interistituzionale del 2016 per legiferare meglio.
- Notifica simultanea: Ogni atto delegato deve essere notificato simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio non appena adottato.
- Periodo di esame e obiezione di tre mesi: Un atto delegato entra in vigore solo dopo un periodo di tre mesi (prorogabile di ulteriori tre mesi) durante il quale nessuna delle istituzioni solleva obiezioni — o prima se entrambe le istituzioni confermano che non solleveranno obiezioni.
- Conservazione degli atti delegati esistenti: Una decisione di revoca della delega non pregiudica la validità degli atti delegati già entrati in vigore ai sensi del Regolamento.
Relazione con altri articoli
L'articolo 97 deve essere letto congiuntamente a tutte le disposizioni dell'AI Act dell'UE che conferiscono espressamente poteri delegati alla Commissione. Queste includono, in particolare, l'articolo 6 (regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio e modifiche agli Allegati I e III), l'articolo 96 (linee guida sull'applicazione del Regolamento) e l'articolo 98 (procedura di comitato per gli atti di esecuzione). Insieme, gli articoli 97 e 98 formano la spina dorsale procedurale del Titolo XI, delineando il confine tra gli atti delegati — che consentono alla Commissione di integrare o modificare elementi non essenziali del Regolamento — e gli atti di esecuzione, che disciplinano l'esecuzione di condizioni uniformi specifiche.
L'articolo 97 interagisce anche con il quadro di trasparenza e governance stabilito nel Titolo IX (articoli 64–70), nella misura in cui la composizione e il funzionamento dell'AI Office e del Comitato europeo per l'intelligenza artificiale possono informare le consultazioni di esperti richieste prima dell'adozione degli atti delegati. I professionisti dovrebbero leggere l'articolo 97 insieme agli specifici articoli sostanziali che attivano le procedure degli atti delegati per comprendere la piena portata dei potenziali cambiamenti normativi.
Calendario di conformità
L'articolo 97 è entrato in vigore il 1° agosto 2024, data di entrata in vigore dell'AI Act dell'UE, e il periodo di delega quinquennale decorre da tale data.
Il più ampio AI Act dell'UE si applica per fasi:
- 2 febbraio 2025 — I divieti sulle pratiche di IA a rischio inaccettabile (Titolo II) sono diventati applicabili.
- 2 agosto 2025 — Le norme sui modelli di IA di uso generale (GPAI) (Titolo III, Capo V) e le disposizioni in materia di governance sono diventate applicabili.
- 2 agosto 2026 — Gli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'Allegato III (ad esclusione di quelli nell'Allegato I) diventano applicabili, insieme alla maggior parte delle restanti disposizioni.
- 2 agosto 2027 — I sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla legislazione settoriale dell'Unione in materia di armonizzazione esistente (Allegato I) devono essere conformi.
Poiché l'articolo 97 consente alla Commissione di modificare gli Allegati e altri elementi non essenziali tramite atti delegati, qualsiasi atto delegato adottato ed entrato in vigore prima di queste scadenze potrebbe alterare la portata degli obblighi applicabili in ciascuna fase. I team di conformità dovrebbero trattare il calendario di esame degli atti delegati come una variabile dinamica all'interno dei loro programmi di conformità per fasi, in particolare per quanto riguarda le classificazioni degli Allegati I e III.
Official AI Act Compliance Deadline Calendar
Updated · Sources: Regulation (EU) 2024/1689 and the 2026 Digital Omnibus on AI.
| Obligation | Applies to | Original date | New date | Status | Countdown | Legal basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prohibited Practices (Art. 5) | All providers and deployers | active | — | AI Act Art. 5 | ||
| GPAI Rules (Chapter 5) | GPAI model providers | active | — | AI Act Art. 51-56 | ||
| AI-Generated Content Marking | Providers of generative GPAI systems | active | — | AI Act Art. 50(2) | ||
| Regulatory Sandboxes | National competent authorities | active | — | AI Act Art. 57 | ||
| High-risk AI — Annex III (standalone) | Providers of standalone Annex III systems | deferred | — | AI Omnibus 2026 Art. 6(2) | ||
| High-risk AI — Annex I (embedded) | AI embedded in Annex I regulated products | deferred | — | AI Omnibus 2026 Art. 6(1) |
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L'articolo 97 disciplina le condizioni alle quali la Commissione europea può esercitare i poteri delegati conferitile dall'AI Act dell'UE. Stabilisce la durata della delega, le procedure di revoca, i requisiti di notifica al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché l'entrata in vigore degli atti delegati.
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° agosto 2024, data di entrata in vigore del Regolamento. La delega è automaticamente rinnovata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non vi si opponga entro e non oltre tre mesi prima della fine di ciascun periodo.
Sì. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare in qualsiasi momento la delega di potere di cui all'AI Act dell'UE. Una decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato in tale decisione e produce effetti il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o in una data successiva ivi indicata.
Prima di adottare un atto delegato, la Commissione deve notificare gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti nell'Accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 per legiferare meglio. Il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono altresì simultaneamente l'atto delegato e possono sollevare obiezioni entro due mesi, prorogabili di ulteriori due mesi.
Un atto delegato adottato ai sensi dell'AI Act dell'UE entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio ha espresso obiezioni entro un periodo di tre mesi dalla data di notifica di tale atto a tali istituzioni. Tale periodo può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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