Articolo 66 del Regolamento (UE) 2024/1689 — Compiti del Comitato. Testo ufficiale, interpretazione pratica, obblighi principali e implicazioni per la conformità.
Riepilogo del testo ufficiale
L'articolo 66 del Regolamento (UE) 2024/1689 definisce i compiti del Comitato europeo per l'intelligenza artificiale (il Comitato), istituito ai sensi dell'articolo 65. Al Comitato è affidata un'ampia gamma di funzioni consultive, di coordinamento e di facilitazione, concepite per garantire un'attuazione coerente dell'Atto sull'IA in tutti gli Stati membri.
Ai sensi dell'articolo 66, il Comitato è tenuto a: raccogliere e condividere competenze e buone pratiche tra le autorità nazionali competenti; assistere gli Stati membri e la Commissione nel garantire un'applicazione coerente ed efficace del Regolamento; fornire consulenza e assistenza alla Commissione su questioni relative all'IA, incluse le richieste di normazione, la preparazione di atti delegati e di esecuzione, e gli aggiornamenti alla classificazione dei sistemi di IA ad alto rischio; emettere pareri, raccomandazioni e contributi scritti su questioni sollevate dagli Stati membri o dalla Commissione; contribuire all'armonizzazione delle pratiche amministrative; e promuovere la cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali sulla governance dell'IA.
Il Comitato può inoltre istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche e avvalersi delle competenze dell'Ufficio UE per l'IA, di organismi scientifici e delle parti interessate della società civile. Opera secondo le regole di governance stabilite nell'articolo 65 (composizione e organizzazione) e il suo lavoro alimenta direttamente le attività regolamentari e di applicazione della Commissione. Il Comitato non emette di per sé decisioni esecutive vincolanti, ma i suoi output hanno un peso interpretativo significativo e influenzano direttamente l'applicazione pratica di tutte le altre disposizioni del Regolamento.
Cosa significa in pratica
Per la maggior parte dei fornitori, deployer e importatori di IA, l'articolo 66 opera in background — non impone obblighi diretti a soggetti privati. Tuttavia, le implicazioni pratiche per la conformità sono sostanziali e non devono essere trascurate.
In primo luogo, il Comitato è il meccanismo principale attraverso cui la Commissione elabora orientamenti interpretativi, metodologie comuni e chiarimenti su questioni controverse — ad esempio, cosa costituisce una "modifica sostanziale" di un sistema di IA ad alto rischio, o come i criteri di classificazione del rischio di cui all'Annex III dovrebbero essere applicati ai casi d'uso emergenti dell'IA. I team di conformità dovrebbero monitorare attentamente i pareri e le raccomandazioni del Comitato, in quanto questi fungono da interpretazione autorevole delle disposizioni ambigue.
In secondo luogo, il ruolo del Comitato nel facilitare le indagini congiunte e nel coordinare le autorità nazionali di vigilanza del mercato significa che i deployment di IA multigiurisdizionali — prodotti venduti in più Stati membri dell'UE — saranno soggetti a un controllo normativo sempre più coerente. Fare affidamento sull'arbitraggio normativo tra Stati membri diventerà progressivamente meno praticabile man mano che il coordinamento del Comitato matura.
In terzo luogo, i fornitori di modelli di IA per uso generale devono essere consapevoli che il Comitato consiglia specificamente la Commissione sulla supervisione dei GPAI, rendendo i documenti di orientamento del Comitato particolarmente importanti per quella categoria.
Praticamente, i responsabili della conformità dovrebbero trattare le pubblicazioni del Comitato — disponibili tramite l'Ufficio UE per l'IA — come documenti di riferimento primari accanto al Regolamento stesso, e tenere conto degli orientamenti attesi del Comitato nelle loro roadmap di conformità per i sistemi ad alto rischio che entrano nel mercato nel corso del 2026 e 2027.
Obblighi principali
- Il Comitato deve raccogliere e condividere competenze tecniche e buone pratiche tra le autorità nazionali competenti per promuovere un'applicazione uniforme.
- Il Comitato deve fornire consulenza e assistenza alla Commissione nella preparazione di atti delegati, atti di esecuzione e linee guida ai sensi dell'Atto sull'IA, incluso l'elenco dei sistemi di IA ad alto rischio.
- Il Comitato deve emettere pareri, raccomandazioni e contributi scritti in risposta alle richieste della Commissione o degli Stati membri su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento.
- Il Comitato deve promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti per facilitare un'applicazione coerente e prevenire interpretazioni nazionali divergenti.
- Il Comitato deve contribuire allo sviluppo di metodologie comuni e strumenti per la valutazione del rischio dell'IA, inclusi orientamenti rilevanti per gli organismi di valutazione della conformità (organismi notificati).
- Il Comitato può istituire sottogruppi e avvalersi di competenze scientifiche e tecniche esterne per sostenere le sue funzioni consultive e di coordinamento.
Rapporto con altri articoli
L'articolo 66 non può essere letto in modo isolato — è integrato in una densa architettura di governance. Dipende direttamente dall'articolo 65 (che istituisce il Comitato) e dall'articolo 65 (che disciplina la sua composizione e le regole operative). La funzione consultiva del Comitato sulla classificazione ad alto rischio lo collega all'articolo 7 (modifiche all'Annex III) e all'Annex III stesso. Il suo ruolo di consulenza sulle questioni GPAI lo collega al Titolo IV (Articoli 51–56) e all'articolo 90, che disciplina il ruolo di supervisione dell'Ufficio UE per l'IA per i modelli di IA per uso generale. Gli orientamenti del Comitato sulle pratiche di valutazione della conformità sono rilevanti per gli articoli 43 e 44 (procedure di valutazione della conformità e organismi notificati). La sua funzione di coordinamento con le autorità nazionali lo collega al Titolo VIII sulla vigilanza del mercato (Articoli 74–78). Le parti interessate che si occupano di pratiche di IA vietate dovrebbero anche notare il ruolo consultivo del Comitato in relazione al Titolo II (Art. 5).
Calendario di conformità
L'articolo 66 è entrato in vigore come parte del più ampio quadro di governance dell'Atto sull'IA, che è entrato in vigore il 1° agosto 2024. L'esistenza istituzionale del Comitato e i suoi compiti iniziali sono stati attivati da tale data, con l'aspettativa che fosse operativo in tempo per supportare l'applicazione graduale dei requisiti sostanziali del Regolamento.
Le tappe fondamentali rilevanti per l'attività del Comitato includono:
- Febbraio 2025 — Il divieto di pratiche di IA a rischio inaccettabile (Art. 5) è diventato applicabile; il ruolo del Comitato nel chiarire l'ambito di applicazione è stato immediatamente rilevante.
- Agosto 2025 — Gli obblighi relativi ai modelli GPAI (Titolo IV) sono diventati applicabili; il Comitato ha un ruolo consultivo esplicito in quest'area.
- Dicembre 2026 — I sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'Annex I sono soggetti a obblighi completi; gli orientamenti del Comitato sulla valutazione della conformità e sulla classificazione dovrebbero essere sostanzialmente sviluppati entro questa data.
- Agosto 2027 — I sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'Annex III (sistemi esistenti immessi sul mercato prima dell'agosto 2024) devono essere conformi; il coordinamento del Comitato sarà centrale per un'applicazione armonizzata in tutti gli Stati membri entro questa fase.
Le organizzazioni dovrebbero trattare il programma di lavoro del Comitato come un segnale di conformità continuativo e riesaminare le proprie valutazioni del rischio ogni volta che il Comitato emette nuovi pareri o la Commissione agisce sulla base delle raccomandazioni del Comitato.
Official AI Act Compliance Deadline Calendar
Updated · Sources: Regulation (EU) 2024/1689 and the 2026 Digital Omnibus on AI.
| Obligation | Applies to | Original date | New date | Status | Countdown | Legal basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prohibited Practices (Art. 5) | All providers and deployers | active | — | AI Act Art. 5 | ||
| GPAI Rules (Chapter 5) | GPAI model providers | active | — | AI Act Art. 51-56 | ||
| AI-Generated Content Marking | Providers of generative GPAI systems | active | — | AI Act Art. 50(2) | ||
| Regulatory Sandboxes | National competent authorities | active | — | AI Act Art. 57 | ||
| High-risk AI — Annex III (standalone) | Providers of standalone Annex III systems | deferred | — | AI Omnibus 2026 Art. 6(2) | ||
| High-risk AI — Annex I (embedded) | AI embedded in Annex I regulated products | deferred | — | AI Omnibus 2026 Art. 6(1) |
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L'articolo 66 stabilisce i compiti del Comitato europeo per l'intelligenza artificiale (il Comitato), il principale organo di governance responsabile del coordinamento delle autorità di vigilanza nazionali negli Stati membri dell'UE, della consulenza alla Commissione e del garantire l'applicazione coerente dell'Atto sull'IA in tutta l'Unione.
Non direttamente. L'articolo 66 disciplina i compiti istituzionali del Comitato stesso. Tuttavia, gli output del Comitato — pareri, raccomandazioni, orientamenti e richieste di normazione — influenzano in modo sostanziale il modo in cui gli obblighi previsti altrove nell'Atto sull'IA vengono interpretati e applicati, rendendo il lavoro del Comitato altamente rilevante per la pianificazione della conformità.
I compiti del Comitato ai sensi dell'articolo 66 sono principalmente di natura consultiva e di coordinamento. Emette pareri, raccomandazioni e orientamenti. Le decisioni esecutive vincolanti spettano alle autorità nazionali di vigilanza del mercato e, per i modelli di IA per uso generale, alla Commissione, non al Comitato stesso.
Il Comitato facilita lo scambio di informazioni e buone pratiche tra le autorità nazionali competenti, coordina le indagini congiunte ove opportuno e fornisce orientamenti per promuovere un'interpretazione uniforme dei requisiti dell'Atto sull'IA, contribuendo a prevenire la frammentazione regolamentare nel mercato unico.
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