Articolo 68 del Regolamento (UE) 2024/1689 — Gruppo scientifico di esperti indipendenti. Testo ufficiale, interpretazione pratica, obblighi principali e implicazioni in materia di conformità.
Sintesi del testo ufficiale
L'articolo 68 del Regolamento (UE) 2024/1689 istituisce un gruppo scientifico di esperti indipendenti a sostegno dell'applicazione e della governance del Regolamento UE sull'IA, in particolare per quanto riguarda i modelli di IA per uso generale (GPAI). Alla Commissione è affidato il compito di istituire il gruppo mediante un atto di esecuzione, che ne determina la composizione, le regole di funzionamento e la procedura per la selezione dei membri.
I membri del gruppo sono nominati sulla base della loro attuale ed elevata competenza scientifica o tecnica nel campo dell'intelligenza artificiale, e svolgono le loro funzioni a titolo personale e indipendente. È loro vietato agire per conto di qualsiasi Stato membro, istituzione dell'UE o interesse privato, e devono dichiarare qualsiasi potenziale conflitto di interessi prima di partecipare alle pertinenti deliberazioni.
Il mandato centrale del gruppo comprende: fornire pareri scientifici indipendenti, analisi e consulenza tecnica all'Ufficio per l'IA e, ove pertinente, alle autorità nazionali competenti; contribuire alla valutazione dei modelli GPAI che possono presentare rischi sistemici; avvisare l'Ufficio per l'IA in merito a preoccupazioni specifiche; e sostenere l'applicazione coerente del Regolamento in tutta l'Unione. Il gruppo può altresì richiedere l'accesso a informazioni e documentazione dai fornitori di modelli GPAI, nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Il suo lavoro completa la struttura istituzionale del Consiglio europeo per l'IA e dell'Ufficio per l'IA, fornendo un livello scientifico indipendente all'interno dell'architettura di governance complessiva istituita dal Titolo VII.
Cosa significa in pratica
Per la maggior parte delle organizzazioni che distribuiscono o sviluppano sistemi di IA, l'articolo 68 opera in secondo piano: il gruppo scientifico è un organo istituzionale, non un obbligo di conformità diretto per i soggetti privati. Tuttavia, le sue implicazioni pratiche sono significative, in particolare per i fornitori di modelli di IA per uso generale con un'ampia portata o un potenziale di rischio sistemico.
Per i fornitori di modelli GPAI: Il gruppo ha l'autorità di richiedere documentazione tecnica, valutazioni dei modelli e risultati dei test. I fornitori di modelli classificati come modelli che presentano rischi sistemici — o oggetto di indagini per tale classificazione — dovrebbero anticipare le richieste di informazioni da parte del gruppo ed essere pronti a rispondere entro i termini specificati dall'Ufficio per l'IA. Mantenere una documentazione tecnica strutturata e verificabile è pertanto consigliabile come misura di conformità proattiva.
Per le autorità nazionali competenti e gli organismi notificati: Il gruppo funge da riferimento scientifico centrale. I suoi pareri sulle soglie di rischio, le metodologie di test e le capacità dei modelli sono destinati a sostenere un'applicazione armonizzata negli Stati membri, riducendo il rischio di interpretazioni nazionali divergenti.
Per i team di conformità e i consulenti legali: Comprendere le procedure operative del gruppo — incluso il modo in cui emette avvisi e raccomandazioni — è importante per anticipare la traiettoria normativa della governance GPAI. I risultati del gruppo possono influenzare i successivi atti delegati o i documenti di orientamento emanati dalla Commissione, plasmando le aspettative di conformità al di là di quanto attualmente codificato.
Il gruppo non emette decisioni vincolanti, ma le sue valutazioni hanno un peso autorevole all'interno della catena di applicazione.
Obblighi principali
- Obbligo della Commissione: La Commissione europea deve istituire il gruppo scientifico mediante un atto di esecuzione, definendo composizione, criteri di adesione, regole operative e procedure in materia di conflitti di interessi.
- Indipendenza degli esperti: I membri del gruppo devono agire esclusivamente nell'interesse pubblico e a titolo personale, divulgando qualsiasi conflitto di interessi che potrebbe compromettere l'imparzialità del loro lavoro.
- Supporto tecnico all'Ufficio per l'IA: Il gruppo è tenuto a fornire pareri scientifici, avvisi e raccomandazioni sui modelli GPAI, sulle valutazioni dei rischi sistemici e sulle questioni tecniche ad esso sottoposte dall'Ufficio per l'IA o dalle autorità nazionali.
- Accesso alle informazioni: Il gruppo può richiedere informazioni tecniche pertinenti e documentazione ai fornitori di modelli GPAI, che sono obbligati a cooperare nel rispetto delle applicabili protezioni della riservatezza.
- Meccanismo di allerta: Il gruppo ha una funzione esplicita di allertare l'Ufficio per l'IA in merito a rischi emergenti, preoccupazioni in materia di sicurezza o modelli di non conformità identificati nel corso delle sue attività scientifiche.
- Supporto all'armonizzazione: Il gruppo contribuisce all'applicazione coerente e uniforme del Regolamento in tutta l'UE, in particolare fornendo valutazioni scientifiche di riferimento su cui le autorità nazionali competenti possono fare affidamento.
Relazione con altri articoli
L'articolo 68 si colloca nel Titolo VII (Governance) ed è strettamente interconnesso con la più ampia architettura di governance del Regolamento UE sull'IA. Deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 64 (potere della Commissione di accedere alle informazioni e condurre indagini sui modelli GPAI) e l'articolo 65 (poteri esecutivi e di indagine a livello di Unione), poiché le risultanze tecniche del gruppo alimentano direttamente tali processi.
Il lavoro del gruppo sul rischio sistemico è direttamente connesso all'articolo 51 (classificazione dei modelli GPAI con rischio sistemico) e agli articoli 55–55 (obblighi applicabili ai fornitori di modelli GPAI, inclusi documentazione, valutazione e segnalazione degli incidenti). I criteri utilizzati dal gruppo per valutare il rischio sistemico si collegano alle soglie e agli indicatori definiti nell'Allegato XIII.
A livello istituzionale, l'articolo 68 integra l'articolo 65 (Ufficio per l'IA) e l'articolo 66 (Consiglio europeo per l'intelligenza artificiale), formando una struttura di governance tripartita in cui il gruppo fornisce competenze scientifiche indipendenti, l'Ufficio per l'IA esercita l'autorità esecutiva e il Consiglio coordina le posizioni nazionali. L'articolo 70 (poteri delle autorità nazionali competenti) dovrebbe essere letto in combinato disposto con l'articolo 68 anche quando si considera come le raccomandazioni del gruppo si traducano in azioni a livello di Stato membro.
Calendario di conformità
Il Regolamento UE sull'IA è entrato in vigore il 2 agosto 2024, venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Le sue disposizioni si applicano in modo graduale:
- Febbraio 2025: Sono diventati applicabili i divieti sulle pratiche di IA a rischio inaccettabile (Titolo II).
- Agosto 2025: Sono diventate applicabili le disposizioni di governance del Titolo VII, incluso l'articolo 68. Questa è la data a partire dalla quale il quadro del gruppo scientifico — che comprende la vigilanza GPAI, l'istituzione del gruppo e le procedure di valutazione dei rischi sistemici — è diventato operativo. L'Ufficio per l'IA era tenuto a costituire il gruppo e la sua infrastruttura di supporto entro tale finestra temporale.
- Dicembre 2026: Si applicano i requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'Allegato I (legislazione sulla sicurezza dei prodotti).
- Agosto 2027: I requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'Allegato III (sistemi ad alto rischio autonomi) si applicano integralmente.
Per i fornitori di modelli GPAI, agosto 2025 è la data di riferimento critica per la conformità: da quel momento, il gruppo è abilitato a richiedere documentazione ed emettere avvisi, rendendo la preparazione tecnica e la completezza della documentazione un requisito di conformità attivo piuttosto che un obbligo futuro.
Official AI Act Compliance Deadline Calendar
Updated · Sources: Regulation (EU) 2024/1689 and the 2026 Digital Omnibus on AI.
| Obligation | Applies to | Original date | New date | Status | Countdown | Legal basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prohibited Practices (Art. 5) | All providers and deployers | active | — | AI Act Art. 5 | ||
| GPAI Rules (Chapter 5) | GPAI model providers | active | — | AI Act Art. 51-56 | ||
| AI-Generated Content Marking | Providers of generative GPAI systems | active | — | AI Act Art. 50(2) | ||
| Regulatory Sandboxes | National competent authorities | active | — | AI Act Art. 57 | ||
| High-risk AI — Annex III (standalone) | Providers of standalone Annex III systems | deferred | — | AI Omnibus 2026 Art. 6(2) | ||
| High-risk AI — Annex I (embedded) | AI embedded in Annex I regulated products | deferred | — | AI Omnibus 2026 Art. 6(1) |
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Il gruppo scientifico è un organo di esperti indipendenti istituito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento (UE) 2024/1689. Fornisce supporto tecnico e scientifico all'Ufficio per l'IA e alle autorità nazionali competenti, in particolare in materia di modelli di IA per uso generale, valutazione dei rischi sistemici e vigilanza avanzata sull'IA.
I membri sono esperti scientifici indipendenti selezionati dalla Commissione europea sulla base di un'esperienza scientifica o tecnica aggiornata nel campo dell'IA. Svolgono le loro funzioni a titolo personale, agendo indipendentemente da qualsiasi governo o interesse privato, e sono tenuti a dichiarare qualsiasi conflitto di interessi.
Il gruppo svolge un ruolo consultivo centrale nella vigilanza sui modelli di IA per uso generale (GPAI). Può esprimere pareri sulla classificazione dei rischi sistemici, richiedere documentazione tecnica ai fornitori di modelli GPAI ed emettere avvisi o raccomandazioni all'Ufficio per l'IA quando identifica preoccupazioni in materia di sicurezza o potenziali rischi sistemici.
No. Il gruppo scientifico non dispone di poteri esecutivi diretti nei confronti dei fornitori di IA. È un organo consultivo e tecnico. Tuttavia, le sue conclusioni, i suoi avvisi e le sue raccomandazioni hanno un peso significativo e possono innescare azioni formali di indagine o di esecuzione da parte dell'Ufficio per l'IA o delle autorità nazionali competenti.
Le disposizioni relative al gruppo scientifico sono diventate applicabili dal 2 agosto 2025, unitamente al più ampio quadro di governance GPAI ai sensi del Titolo VII del Regolamento UE sull'IA, dodici mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento nell'agosto 2024.
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