Articolo 23 del Regolamento (UE) 2024/1689 — Obblighi degli importatori. Testo ufficiale, interpretazione pratica, obblighi principali e implicazioni di conformità.

Sintesi del Testo Ufficiale

L'Articolo 23 del Regolamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act) stabilisce gli obblighi di conformità a carico degli importatori di sistemi di IA ad alto rischio. L'articolo si colloca nel Titolo III, Capitolo 3, che disciplina gli obblighi di fornitori, deployer, importatori e distributori.

Ai sensi dell'Articolo 23, prima di immettere sul mercato un sistema di IA ad alto rischio, un importatore deve verificare che:

  1. la pertinente procedura di valutazione della conformità sia stata svolta dal fornitore;
  2. il fornitore abbia redatto la documentazione tecnica richiesta dall'Allegato IV;
  3. il sistema rechi la marcatura CE richiesta e sia accompagnato dalla Dichiarazione di Conformità UE e dalle istruzioni per l'uso;
  4. il fornitore abbia nominato un rappresentante autorizzato nell'Unione ai sensi dell'Articolo 22.

Qualora l'importatore abbia motivo di ritenere che un sistema non sia conforme al Regolamento, è tenuto a non immetterlo sul mercato fino a quando non sia stabilita la conformità. Se il sistema presenta un rischio inaccettabile ai sensi dell'Articolo 6, l'importatore deve informare il fornitore, il rappresentante autorizzato e le autorità di vigilanza del mercato competenti.

Gli importatori devono inoltre garantire che, mentre un sistema di IA ad alto rischio è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio e trasporto non ne compromettano la conformità. Devono indicare il proprio nome, denominazione commerciale o marchio registrato, e indirizzo postale sul sistema o sulla sua confezione. Infine, gli importatori devono conservare una copia della Dichiarazione di Conformità UE e della documentazione tecnica per dieci anni e cooperare pienamente con le autorità competenti.

Cosa Significa in Pratica

L'Articolo 23 ha implicazioni dirette e concrete per qualsiasi entità stabilita nell'UE che acquisisca e immetta sul mercato UE un sistema di IA ad alto rischio sviluppato da un fornitore stabilito al di fuori dell'Unione.

Chi è interessato. Un distributore europeo che importa un sistema di IA ad alto rischio per la selezione del personale sviluppato da un'azienda software statunitense è un importatore ai sensi di questo articolo. Analogamente, una filiale UE che immette sul mercato europeo il sistema di IA per la diagnostica medica ad alto rischio della società madre (di un paese terzo) sarà trattata come importatore e sarà soggetta agli obblighi descritti di seguito. Al contrario, se il fornitore non UE nomina un rappresentante autorizzato che agisce per suo conto, il ruolo dell'importatore e i relativi obblighi rimangono distinti dal ruolo di tale rappresentante.

Quali azioni sono richieste prima di immettere il sistema sul mercato. Gli importatori devono condurre una revisione di due diligence del pacchetto di conformità del fornitore: devono confermare il completamento della valutazione della conformità, esaminare la Dichiarazione di Conformità, verificare la marcatura CE e accertare che la documentazione tecnica (Allegato IV) esista e sia accessibile. Non si tratta di un esercizio formale di spunta caselle — se la documentazione è mancante o vi sono fondati motivi di dubbio sulla conformità, l'importatore deve sospendere il processo.

Obblighi continuativi. Una volta che il sistema è sul mercato, gli importatori devono conservare la propria copia della dichiarazione e della documentazione per un decennio, apporre i propri dati di contatto sul sistema o sulla confezione, e segnalare incidenti gravi o non conformità alle autorità di vigilanza del mercato. Devono inoltre cooperare con qualsiasi sorveglianza post-commercializzazione o indagine richiesta dalle autorità nazionali, e garantire che qualsiasi stoccaggio o gestione logistica non comprometta le proprietà di conformità del sistema.

Un esempio pratico: un importatore di tecnologie sanitarie con sede nell'UE che introduce un sistema di triage basato sull'IA di un paese terzo elencato nell'Allegato III deve completare la revisione completa della documentazione, confermare la marcatura CE, etichettare il prodotto con il proprio indirizzo UE e conservare i registri per dieci anni — prima di avvicinarsi a un singolo ospedale come cliente.

Obblighi Principali

Rapporto con Altri Articoli

L'Articolo 23 non può essere letto in modo isolato. È strettamente collegato all'Articolo 16 (Obblighi dei fornitori), che stabilisce i doveri fondamentali di conformità che l'importatore verifica prima dell'immissione sul mercato. L'Articolo 22 (Rappresentanti autorizzati) è direttamente citato: l'importatore deve confermare che tale rappresentante sia stato nominato, distinguendo il ruolo dell'importatore da quello del rappresentante. L'Articolo 43 (Valutazione della conformità) definisce le procedure il cui completamento l'importatore deve verificare.

Sul fronte della documentazione, l'Allegato IV specifica la documentazione tecnica che l'importatore deve verificare che esista, e l'Articolo 47 disciplina la Dichiarazione di Conformità UE che deve accompagnare il sistema. Per gli obblighi post-commercializzazione, l'Articolo 72 (Monitoraggio post-commercializzazione) e l'Articolo 73 (Segnalazione di incidenti gravi) forniscono il quadro entro cui operano i doveri di segnalazione dell'importatore. L'Articolo 25 (Obblighi dei distributori) è la disposizione complementare naturale, che chiarisce come gli obblighi differiscano una volta che il sistema scende ulteriormente nella catena di fornitura oltre l'importatore.

Cronologia di Conformità

L'EU AI Act è entrato in vigore il 1° agosto 2024, venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, le sue disposizioni si applicano in fasi:

Gli importatori devono considerare il 2 agosto 2026 come la scadenza definitiva per l'istituzione dei propri processi di due diligence e documentazione per tutti i sistemi di IA ad alto rischio dell'Allegato III attualmente nella loro catena di fornitura.

Official AI Act Compliance Deadline Calendar

Updated · Sources: Regulation (EU) 2024/1689 and the 2026 Digital Omnibus on AI.

Obligation Applies to Original date New date Status Countdown Legal basis
Prohibited Practices (Art. 5) All providers and deployers active AI Act Art. 5
GPAI Rules (Chapter 5) GPAI model providers active AI Act Art. 51-56
AI-Generated Content Marking Providers of generative GPAI systems active AI Act Art. 50(2)
Regulatory Sandboxes National competent authorities active AI Act Art. 57
High-risk AI — Annex III (standalone) Providers of standalone Annex III systems deferred AI Omnibus 2026 Art. 6(2)
High-risk AI — Annex I (embedded) AI embedded in Annex I regulated products deferred AI Omnibus 2026 Art. 6(1)

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Frequently Asked Questions

Un importatore è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'UE che immette sul mercato un sistema di IA ad alto rischio recante il nome o il marchio di una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'UE. Se siete stabiliti nell'UE e introducete nel mercato UE un sistema di IA ad alto rischio di un fornitore di un paese terzo con il marchio di tale fornitore, siete l'importatore.

Prima di immettere sul mercato un sistema di IA ad alto rischio, l'importatore deve verificare che il fornitore abbia effettuato la pertinente procedura di valutazione della conformità, che il sistema rechi la marcatura CE, che esistano la documentazione tecnica richiesta e la Dichiarazione di Conformità UE, e che il fornitore disponga di un rappresentante autorizzato nell'UE. L'importatore deve inoltre garantire un'adeguata etichettatura e le istruzioni per l'uso.

Sì. Se l'importatore ha ragionevoli motivi per ritenere che un sistema di IA ad alto rischio non sia conforme al Regolamento, non deve immetterlo sul mercato finché non venga resa conforme. Gli importatori che immettono sul mercato sistemi non conformi possono essere soggetti alle stesse misure correttive e di esecuzione previste per i fornitori, comprese le obbligazioni di ritiro dal mercato.

L'Articolo 23 si applica specificamente ai sistemi di IA ad alto rischio come definiti nell'Articolo 6 ed elencati nell'Allegato III (e nell'Allegato I per i sistemi di IA che costituiscono componenti di sicurezza). I sistemi di IA per uso generale e i sistemi di IA a rischio limitato o minimo non sono soggetti agli obblighi degli importatori ai sensi dell'Articolo 23, sebbene altri obblighi possano applicarsi loro in base a disposizioni separate.

Gli importatori devono conservare una copia della Dichiarazione di Conformità UE e, ove applicabile, della documentazione tecnica per dieci anni dopo che il sistema di IA ad alto rischio è stato immesso sul mercato o messo in servizio. Devono renderle disponibili alle autorità nazionali competenti su richiesta.

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