Articolo 113 del Regolamento (UE) 2024/1689 — Entrata in vigore e applicazione. Testo ufficiale, interpretazione pratica, obblighi principali e implicazioni per la conformità.
Sintesi del testo ufficiale
L'Art. 113 del Regolamento (UE) 2024/1689 — l'Atto UE sull'IA — stabilisce la data in cui il Regolamento è entrato in vigore e il calendario graduale secondo cui le sue singole disposizioni diventano applicabili. Il Regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, avvenuta il 12 luglio 2024, fissando la data di entrata in vigore al 1° agosto 2024.
L'articolo delinea poi un calendario di applicazione differenziato. Il Regolamento si applica integralmente dal 2 agosto 2026, due anni dopo la data di entrata in vigore. Tuttavia, diversi gruppi di disposizioni si applicano prima. Il Capo I (disposizioni generali) e il Capo II (pratiche di IA vietate) sono diventati applicabili sei mesi dopo l'entrata in vigore, il 2 febbraio 2025. Il Capo V (modelli di IA per uso generale), il Capo VII (governance), il Capo XII (sanzioni) e alcune altre disposizioni si applicano dodici mesi dopo l'entrata in vigore, dal 2 agosto 2025. Le disposizioni relative ai sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'Allegato I — quelli incorporati in prodotti già soggetti alla legislazione di armonizzazione dell'Unione — si applicano dal 2 agosto 2027, offrendo a quel settore una finestra di adattamento di tre anni dalla data di entrata in vigore.
Questa struttura scaglionata riflette l'intenzione del legislatore di dare priorità all'eliminazione dei rischi più gravi, concedendo al contempo all'industria e alle autorità nazionali un tempo adeguato per costruire l'infrastruttura di conformità per gli obblighi tecnicamente più complessi.
Cosa significa in pratica
Per le organizzazioni che sviluppano, implementano o utilizzano sistemi di IA nell'ambito di applicazione del Regolamento 2024/1689, l'Art. 113 definisce il calendario operativo di conformità rispetto al quale tutti i programmi interni di preparazione devono essere valutati.
I fornitori e i soggetti responsabili dell'implementazione di sistemi di IA vietati — come i sistemi di scoring sociale o l'identificazione biometrica a distanza in tempo reale in spazi pubblici — non hanno beneficiato di alcun periodo di grazia oltre il 2 febbraio 2025. Qualsiasi sistema in una delle categorie vietate rimasto in uso dopo tale data ha esposto l'operatore ad azioni esecutive nell'ambito del sistema sanzionatorio del Regolamento.
I fornitori di modelli di IA per uso generale, compresi i modelli di frontiera con rischio sistemico, hanno dovuto affrontare la successiva scadenza perentoria: il 2 agosto 2025. Da quella data, i fornitori di modelli GPAI devono mantenere la documentazione tecnica, rispettare i requisiti di trasparenza sul diritto d'autore e — laddove sia stato identificato un rischio sistemico — condurre test avversariali e adempiere agli obblighi di segnalazione degli incidenti.
Per i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio rientranti nelle categorie dell'Allegato III (occupazione, istruzione, servizi essenziali, applicazione della legge, migrazione e amministrazione della giustizia), gli obblighi completi di valutazione della conformità, documentazione tecnica e monitoraggio post-commercializzazione si applicano dal 2 agosto 2026. Le organizzazioni avrebbero dovuto aver completato le analisi delle lacune, nominato i rappresentanti autorizzati nell'UE dove necessario e registrato i sistemi nella banca dati dell'UE ben prima di tale data.
I fabbricanti che incorporano sistemi di IA ad alto rischio come componente di sicurezza in prodotti regolamentati dalla legislazione dell'Allegato I (macchinari, dispositivi medici, apparecchiature per l'aviazione civile) hanno tempo fino al 2 agosto 2027, ma non dovrebbero considerare questa finestra estesa come un invito a procrastinare, dato il tempo di preparazione richiesto per le valutazioni di conformità da parte di organismi notificati.
Obblighi principali
- Effetto immediato dal 1° agosto 2024: Il Regolamento è giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri dell'UE dalla data di entrata in vigore; non è richiesta alcuna trasposizione nazionale.
- Divieto di pratiche vietate dal 2 febbraio 2025: I divieti del Capo II sono direttamente applicabili; le organizzazioni devono aver rimosso o cessato di gestire qualsiasi sistema di IA vietato entro questa data.
- Conformità GPAI dal 2 agosto 2025: I fornitori di modelli di IA per uso generale devono soddisfare gli obblighi di trasparenza, documentazione e rischio sistemico ai sensi del Capo V da questa data.
- Piena applicazione del Regolamento dal 2 agosto 2026: Tutti gli obblighi rimanenti — compresi i requisiti per i sistemi ad alto rischio ai sensi dell'Allegato III — diventano applicabili; questa è la scadenza di conformità principale per la maggior parte degli operatori di mercato.
- Scadenza del 2 agosto 2027 per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato I: I fornitori di componenti di sicurezza IA incorporati in prodotti disciplinati dalla legislazione di armonizzazione dell'Unione esistente hanno un anno aggiuntivo per raggiungere la conformità.
- Disposizioni di governance e dell'Ufficio per l'IA da agosto 2024/2025: Le autorità nazionali competenti e l'Ufficio per l'IA a livello UE sono operativi ed esercitano funzioni di vigilanza per tutto il periodo di applicazione graduale.
Relazione con altri articoli
L'Art. 113 deve essere letto in combinato disposto con l'Art. 111 (disposizioni transitorie), che disciplina il trattamento dei sistemi di IA già sul mercato prima del 2 agosto 2026, e l'Art. 112 (atti delegati), che conferisce alla Commissione l'autorità di aggiornare determinati Allegati durante il periodo di applicazione. Il calendario graduale nell'Art. 113 attiva direttamente gli obblighi sostanziali enunciati nel Capo II (pratiche vietate, Art. 5), nel Capo V (modelli di IA per uso generale, Art. 51–56), nel Capo VI (misure a sostegno dell'innovazione, Art. 57–63) e nel Capo VII (governance, Art. 64–70). Le sanzioni ai sensi dell'Art. 99 e dell'Art. 101 diventano applicabili solo man mano che ciascun gruppo di disposizioni raggiunge la propria data di applicazione, il che significa che l'Art. 113 regola efficacemente la portata cronologica dei poteri esecutivi conferiti in tutto il Regolamento. Le autorità nazionali di vigilanza del mercato che traggono il loro mandato dall'Art. 74 hanno iniziato ad esercitare progressivamente la propria giurisdizione in linea con lo stesso calendario.
Calendario di conformità
| Data | Evento |
|---|---|
| 12 luglio 2024 | Regolamento (UE) 2024/1689 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE |
| 1° agosto 2024 | Entrata in vigore (Art. 113, paragrafo 1) |
| 2 febbraio 2025 | Capo I e Capo II (pratiche di IA vietate) applicabili — segno dei sei mesi |
| 2 agosto 2025 | Capo V (modelli GPAI), Capo VII (governance), Capo XII (sanzioni) e disposizioni correlate applicabili — segno dei dodici mesi |
| 2 agosto 2026 | Regolamento pienamente applicabile a tutti i sistemi di IA nell'ambito di applicazione — data di applicazione generale |
| 2 agosto 2027 | Applicazione estesa ai sistemi di IA ad alto rischio incorporati nelle categorie di prodotti dell'Allegato I |
Le organizzazioni dovrebbero trattare il 2 agosto 2026 come la scadenza di conformità principale che guida i piani di progetto interni, con tappe intermedie a febbraio 2025 e agosto 2025 già passate. A partire da metà 2026, la finestra per completare le valutazioni di conformità, la documentazione tecnica e la registrazione nella banca dati UE per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III è ridotta. Per i sistemi incorporati dell'Allegato I, la scadenza del 2027 rimane attiva ma i vincoli di capacità degli organismi notificati rendono il coinvolgimento anticipato essenziale.
Official AI Act Compliance Deadline Calendar
Updated · Sources: Regulation (EU) 2024/1689 and the 2026 Digital Omnibus on AI.
| Obligation | Applies to | Original date | New date | Status | Countdown | Legal basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prohibited Practices (Art. 5) | All providers and deployers | active | — | AI Act Art. 5 | ||
| GPAI Rules (Chapter 5) | GPAI model providers | active | — | AI Act Art. 51-56 | ||
| AI-Generated Content Marking | Providers of generative GPAI systems | active | — | AI Act Art. 50(2) | ||
| Regulatory Sandboxes | National competent authorities | active | — | AI Act Art. 57 | ||
| High-risk AI — Annex III (standalone) | Providers of standalone Annex III systems | deferred | — | AI Omnibus 2026 Art. 6(2) | ||
| High-risk AI — Annex I (embedded) | AI embedded in Annex I regulated products | deferred | — | AI Omnibus 2026 Art. 6(1) |
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L'Atto UE sull'IA è entrato in vigore il 1° agosto 2024, venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12 luglio 2024.
Il Regolamento diventa pienamente applicabile il 2 agosto 2026, due anni dopo la sua entrata in vigore. Alcune disposizioni si applicano prima: le pratiche di IA vietate dal 2 febbraio 2025, e le norme sui modelli di IA per uso generale dal 2 agosto 2025.
Sì. Gli articoli relativi alle strutture di governance, tra cui l'istituzione dell'Ufficio per l'IA e del Consiglio Europeo per l'Intelligenza Artificiale, nonché le disposizioni sui codici di condotta, si applicavano dal 2 agosto 2024 o poco dopo.
I sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dall'Allegato I (sistemi che fungono da componenti di sicurezza soggetti alla legislazione di armonizzazione dell'Unione esistente) devono essere conformi entro il 2 agosto 2027, un anno dopo la data di applicazione generale.
Sì. I sistemi di IA immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2026 beneficiano di disposizioni transitorie ai sensi dell'Art. 111, ma l'Art. 113 stabilisce i limiti esterni del calendario graduale all'interno del quale operano tutti i periodi transitori.
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