Articolo 65 del Regolamento (UE) 2024/1689 — Comitato europeo per l'intelligenza artificiale. Testo ufficiale, interpretazione pratica, obblighi fondamentali e implicazioni per la conformità.
Sintesi del testo ufficiale
L'Articolo 65 del Regolamento (UE) 2024/1689, collocato nel Titolo VII (Governance), istituisce il Comitato europeo per l'intelligenza artificiale (EAIB) come organismo indipendente di consulenza e coordinamento a livello dell'Unione. L'Articolo prevede che il Comitato sia composto da un rappresentante dell'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro, con ogni rappresentante avente un voto. Il Garante europeo della protezione dei dati partecipa come membro senza diritto di voto, garantendo la coerenza con il quadro dell'Unione in materia di protezione dei dati. La Commissione funge da presidente del Comitato senza diritto di voto, agevolandone il funzionamento e fornendo supporto di segreteria.
Il Comitato opera in modo indipendente nell'esercizio delle sue funzioni, e i suoi membri sono vincolati da obblighi di riservatezza professionale. L'Articolo 65 chiarisce che il Comitato non sostituisce né prevale sulle autorità nazionali competenti; opera come livello di coordinamento a livello dell'Unione al di sopra delle autorità di vigilanza nazionali. Gli Stati membri mantengono la competenza primaria in materia di esecuzione, ma il Comitato garantisce che interpretazioni nazionali divergenti non frammentino l'approccio del mercato unico alla governance dell'IA.
L'Articolo specifica inoltre che il Comitato può istituire sottogruppi o gruppi di esperti per affrontare questioni tecniche o settoriali specifiche, e che deve cooperare con altri organismi e agenzie dell'Unione pertinenti — tra cui l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e i regolatori settoriali — laddove il Regolamento IA si interseca con la legislazione settoriale specifica. Il Comitato deve adottare le proprie norme procedurali e può invitare esperti esterni e osservatori a partecipare ai suoi lavori caso per caso.
Cosa significa in pratica
Per le organizzazioni che sviluppano, distribuiscono o commercializzano sistemi di IA nell'UE, il Comitato istituito dall'Articolo 65 rappresenta la principale fonte di orientamento interpretativo autorevole e transfrontaliero sul Regolamento IA. Sebbene il Comitato non possa multare o sanzionare direttamente singole aziende, i suoi pareri e raccomandazioni hanno un peso pratico sostanziale: le autorità nazionali competenti sono tenute a prenderli in considerazione nell'applicare il Regolamento, e la Commissione può attingere agli orientamenti del Comitato quando propone atti delegati o norme tecniche.
In pratica, ciò significa che quando il Comitato emette un parere su cosa costituisce un caso d'uso "ad alto rischio", sulla sufficienza di uno standard di documentazione tecnica, o su come il processo di valutazione della conformità debba essere interpretato in un determinato settore, i team di conformità dovrebbero trattare tale parere come un orientamento quasi autorevole e aggiornare di conseguenza le politiche interne.
I fornitori di modelli di IA a uso generale dovrebbero prestare particolare attenzione al lavoro del Comitato, poiché l'Articolo 65 gli attribuisce uno specifico ruolo di coordinamento nelle materie riguardanti la governance dei modelli GPAI, inclusa l'interazione con l'Ufficio IA istituito ai sensi dell'Articolo 64. I deployer nei settori regolamentati — sanità, istruzione, infrastrutture critiche — dovrebbero monitorare i risultati dei sottogruppi del Comitato, poiché i gruppi di esperti settoriali convocati ai sensi dell'Articolo 65 produrranno probabilmente gli orientamenti più operativamente rilevanti per i rispettivi settori.
Il Comitato funge anche da forum attraverso cui le autorità nazionali portano all'attenzione questioni di esecuzione transfrontaliere. Se un sistema di IA di un fornitore è commercializzato in più Stati membri e diverse autorità nazionali raggiungono risultati preliminari contrastanti, il Comitato diventa il meccanismo per raggiungere una posizione armonizzata. I team di conformità che operano su scala in tutta l'UE dovrebbero pertanto monitorare gli ordini del giorno delle riunioni del Comitato, i pareri pubblicati e le relazioni annuali come input primari di intelligence regolamentare.
Obblighi fondamentali
- Gli Stati membri devono designare un'autorità nazionale competente a far parte del Comitato e devono garantire che il rappresentante disponga delle competenze tecniche e regolamentari necessarie per partecipare in modo sostanziale alle deliberazioni del Comitato.
- La Commissione europea è tenuta a presiedere il Comitato, fornirne la segreteria e agevolarne il funzionamento, incluso il supporto amministrativo e analitico necessario affinché il Comitato eserciti il suo mandato consultivo.
- I membri del Comitato sono vincolati da obblighi di riservatezza professionale riguardo alle informazioni riservate ottenute nell'esercizio delle loro funzioni, a protezione delle informazioni commercialmente sensibili condivise durante il coordinamento transfrontaliero.
- Il Comitato deve adottare e pubblicare le proprie norme procedurali, garantendo la trasparenza nel modo in cui le decisioni, i pareri e le raccomandazioni vengono raggiunti e diffusi.
- Il Comitato è tenuto a cooperare con altre istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione pertinenti laddove il Regolamento IA si sovrappone ad altri quadri normativi, evitando posizioni di vigilanza contraddittorie tra strumenti giuridici.
- I fornitori e i deployer di IA non hanno obblighi diretti ai sensi dell'Articolo 65 in sé, ma devono interagire in modo costruttivo con le autorità nazionali competenti che attuano gli orientamenti del Comitato, e dovrebbero mantenere la consapevolezza dei pareri del Comitato che possono reinterpretare o chiarire gli standard di conformità applicabili ai loro sistemi.
Relazione con altri articoli
L'Articolo 65 si trova al centro dell'architettura di governance del Regolamento IA nel Titolo VII e deve essere letto insieme a diverse disposizioni strettamente correlate. L'Articolo 64 istituisce l'Ufficio IA all'interno della Commissione, che gestisce la vigilanza sui modelli di IA a uso generale e lavora in stretta collaborazione con il Comitato; comprendere la divisione del lavoro tra l'Ufficio IA e il Comitato è essenziale per i fornitori di modelli GPAI. L'Articolo 66 stabilisce i compiti dettagliati del Comitato, specificando l'intera portata delle sue funzioni consultive, di coordinamento e di condivisione delle informazioni. L'Articolo 67 riguarda il Forum consultivo, che fornisce contributi della società civile e dell'industria a complemento della composizione governativa del Comitato.
Per le questioni di esecuzione, l'Articolo 65 si collega direttamente agli Articoli da 70 a 74, che disciplinano la vigilanza del mercato, i poteri di esecuzione nazionali e gli obblighi di mutua assistenza che il Comitato coordina. Gli Articoli 75 e 77, che riguardano i casi transfrontalieri e la procedura di salvaguardia dell'Unione, sono i meccanismi a valle attraverso cui il coordinamento del Comitato si traduce in risultati di esecuzione vincolanti. I fornitori soggetti a obblighi di valutazione della conformità ai sensi degli Articoli 43 e 44 dovrebbero inoltre notare che il Comitato può emettere pareri su norme armonizzate e specifiche comuni rilevanti per tali valutazioni.
Calendario di conformità
Il Regolamento IA è entrato in vigore il 1° agosto 2024, e le disposizioni di governance del Titolo VII — incluso l'Articolo 65 — si sono applicate da tale data, fornendo l'immediata base giuridica per la costituzione del Comitato europeo per l'intelligenza artificiale.
L'importanza pratica del Comitato si è intensificata con l'entrata in vigore del calendario di applicazione graduale del Regolamento. I divieti sulle pratiche di IA a rischio inaccettabile si sono applicati dal 2 febbraio 2025, data alla quale il Comitato è diventato l'organismo di coordinamento per un'applicazione coerente di tali divieti tra gli Stati membri. Gli obblighi relativi ai modelli di IA a uso generale si sono applicati dal 2 agosto 2025, attivando il ruolo di coordinamento del Comitato con l'Ufficio IA in materia di vigilanza GPAI.
Il tranche più consistente di obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio — che copre i sistemi elencati nell'Allegato III — si applica dal 2 agosto 2026, con un ulteriore tranche per alcuni sistemi di IA per prodotti regolamentati che si applica dal 2 agosto 2027. Il risultato degli orientamenti del Comitato nel 2025 e 2026 è pertanto fondamentale: i pareri e le raccomandazioni emessi in questa finestra plasmeranno il modo in cui le autorità nazionali si approcciano alla vigilanza del mercato e alla valutazione della conformità quando l'applicazione delle disposizioni ad alto rischio raggiungerà la piena intensità. I team di conformità dovrebbero trattare le pubblicazioni del Comitato in questo periodo come lettura obbligatoria insieme agli atti delegati della Commissione e alle norme armonizzate di CEN/CENELEC.
Official AI Act Compliance Deadline Calendar
Updated · Sources: Regulation (EU) 2024/1689 and the 2026 Digital Omnibus on AI.
| Obligation | Applies to | Original date | New date | Status | Countdown | Legal basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prohibited Practices (Art. 5) | All providers and deployers | active | — | AI Act Art. 5 | ||
| GPAI Rules (Chapter 5) | GPAI model providers | active | — | AI Act Art. 51-56 | ||
| AI-Generated Content Marking | Providers of generative GPAI systems | active | — | AI Act Art. 50(2) | ||
| Regulatory Sandboxes | National competent authorities | active | — | AI Act Art. 57 | ||
| High-risk AI — Annex III (standalone) | Providers of standalone Annex III systems | deferred | — | AI Omnibus 2026 Art. 6(2) | ||
| High-risk AI — Annex I (embedded) | AI embedded in Annex I regulated products | deferred | — | AI Omnibus 2026 Art. 6(1) |
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AI Act meets DORA and NIS2
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Il Comitato europeo per l'intelligenza artificiale (EAIB) è un organismo consultivo indipendente istituito a livello UE dall'Articolo 65 del Regolamento (UE) 2024/1689. È composto da un rappresentante dell'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro, più il Garante europeo della protezione dei dati come membro senza diritto di voto, ed è presieduto dalla Commissione europea. Il suo ruolo è garantire un'applicazione coerente del Regolamento IA in tutta l'UE, fornire consulenza e assistenza alla Commissione e agli Stati membri, e coordinare le attività di vigilanza nazionali.
Il Comitato è composto da un rappresentante di alto livello dell'autorità nazionale competente designata da ciascuno Stato membro, dal Garante europeo della protezione dei dati (come membro senza diritto di voto), ed è presieduto da un rappresentante della Commissione europea. I rappresentanti degli Stati membri devono avere competenze pertinenti in materia di regolamentazione e supervisione dell'IA.
Il Comitato non ha poteri di esecuzione diretti nei confronti dei fornitori o dei deployer di IA. La sua autorità è consultiva e di coordinamento: emette pareri, raccomandazioni e orientamenti alla Commissione e alle autorità nazionali, facilita lo scambio di informazioni e promuove un'interpretazione coerente degli obblighi del Regolamento IA. L'applicazione vincolante resta di competenza delle autorità nazionali competenti.
Il Regolamento IA è entrato in vigore il 1° agosto 2024. Le disposizioni che disciplinano l'istituzione del Comitato ai sensi del Titolo VII si sono applicate da tale data, conferendo agli Stati membri e alla Commissione la base giuridica per costituire l'EAIB. Si prevedeva che il Comitato fosse pienamente operativo prima delle prime importanti scadenze applicative nel febbraio 2025.
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