Articolo 2 del Regolamento (UE) 2024/1689 — Ambito di applicazione. Testo ufficiale, interpretazione pratica, obblighi principali e implicazioni per la conformità.

Sintesi del testo ufficiale

L'articolo 2 del Regolamento (UE) 2024/1689 definisce l'ambito di applicazione materiale e territoriale del Regolamento UE sull'IA. Stabilisce quali soggetti, sistemi e circostanze rientrano nell'ambito del regolamento.

Ratione personae, il Regolamento si applica a: (1) i fornitori che immettono sistemi di IA sul mercato dell'Unione o li mettono in servizio nell'UE, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento; (2) i deployer di sistemi di IA che sono stabiliti o si trovano nell'UE; (3) i fornitori e i deployer stabiliti in paesi terzi quando l'output prodotto dal sistema di IA viene utilizzato nell'Unione; (4) gli importatori e i distributori di sistemi di IA; e (5) i fabbricanti di prodotti che immettono sistemi di IA come componenti di sicurezza di prodotti regolamentati sul mercato dell'Unione.

L'articolo 2 chiarisce ulteriormente che il Regolamento non si applica ai sistemi di IA sviluppati o utilizzati esclusivamente per scopi militari, di sicurezza nazionale o di difesa, né ai sistemi di IA utilizzati da autorità pubbliche di paesi terzi o da organizzazioni internazionali nel contesto di accordi internazionali sulla cooperazione in materia di contrasto e cooperazione giudiziaria. I sistemi di IA che non sono ancora stati immessi sul mercato e si trovano ancora nella fase di ricerca e sviluppo, prima di essere messi a disposizione degli utenti, esulano anch'essi dall'ambito di applicazione.

Qualora un deployer o un fornitore sia stabilito al di fuori dell'UE ma l'output del sistema di IA venga utilizzato nell'UE, il Regolamento si applica comunque, stabilendo una forte portata extraterritoriale comparabile al modello GDPR.

Cosa significa in pratica

L'articolo 2 determina se la vostra organizzazione debba conformarsi al Regolamento UE sull'IA — è la questione soglia che ogni team legale e di conformità deve rispondere prima di poter valutare qualsiasi obbligo.

Per le aziende con sede nell'UE, l'analisi è semplice: se sviluppate, implementate, importate, distribuite o integrate sistemi di IA in prodotti o servizi disponibili nell'UE, rientrate nell'ambito di applicazione. Ciò include i fornitori SaaS che offrono funzionalità basate sull'IA, le imprese che implementano strumenti di IA in HR, credito o sanità, e i fabbricanti che incorporano l'IA in prodotti fisici soggetti alla vigente legislazione UE in materia di sicurezza dei prodotti.

Per le aziende extra-UE, il test critico è se l'output del sistema di IA raggiunga o incida su individui o entità nell'UE. Una società statunitense che fornisce uno strumento di screening delle assunzioni basato sull'IA utilizzato dalle filiali europee di multinazionali, ad esempio, rientra nell'ambito di applicazione anche se la società stessa non ha alcuna presenza nell'UE. Tali fornitori devono designare un rappresentante autorizzato nell'Unione.

In pratica, i team di conformità dovrebbero innanzitutto mappare ogni sistema di IA in uso o in sviluppo, quindi applicare i criteri dell'articolo 2 a ciascuno. I sistemi utilizzati esclusivamente per la R&S interna — non implementati per gli utenti finali — possono essere documentati come fuori dall'ambito di applicazione, ma tale status deve essere mantenuto attivamente e rivalutato al momento dell'implementazione. Le esclusioni militari e di sicurezza nazionale sono ristrette e non si dovrebbe presumere che si applichino a sistemi dual use o strumenti di contrasto senza un'attenta revisione legale.

I fornitori di modelli open source beneficiano di alcuni obblighi allentati ma rimangono nell'ambito di applicazione per le pratiche vietate e le classificazioni ad alto rischio.

Obblighi principali

Relazione con altri articoli

L'articolo 2 è il punto di ingresso dell'intero quadro normativo e deve essere letto insieme a diverse disposizioni fondamentali. L'articolo 3 (Definizioni) è essenziale per interpretare i termini chiave utilizzati nell'articolo 2, in particolare le definizioni di "sistema di IA," "fornitore" e "deployer," che determinano l'ambito di applicazione. L'articolo 5 (Pratiche di IA vietate) si applica a tutti i soggetti nell'ambito di applicazione indipendentemente dal livello di rischio, rendendo la corretta determinazione dell'ambito ai sensi dell'articolo 2 un prerequisito per la valutazione degli obblighi più gravi. L'articolo 6 (Classificazione dei sistemi di IA ad alto rischio) e l'articolo 51 (Classificazione dei modelli GPAI) diventano rilevanti solo una volta confermato l'ambito di applicazione dell'articolo 2. Per le organizzazioni che si avvalgono del percorso del fornitore di paese terzo, l'articolo 2 si collega direttamente all'articolo 25 (Obblighi degli importatori) e all'articolo 26 (Obblighi dei distributori). La portata extraterritoriale stabilita nell'articolo 2 rispecchia la logica dell'articolo 3 del GDPR, e le autorità di regolamentazione hanno confermato che queste disposizioni devono essere lette in modo coerente.

Calendario di conformità

L'articolo 2 è entrato in vigore il 1° agosto 2024, venti giorni dopo la pubblicazione del Regolamento nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Tuttavia, i suoi obblighi pratici si attivano secondo il calendario di applicazione graduale del Regolamento:

Le organizzazioni dovrebbero considerare agosto 2024 come la data a partire dalla quale avrebbero dovuto avviare esercizi di mappatura dell'ambito, con ciascuna scadenza successiva che attiva un corrispondente flusso di lavoro di conformità.

Official AI Act Compliance Deadline Calendar

Updated · Sources: Regulation (EU) 2024/1689 and the 2026 Digital Omnibus on AI.

Obligation Applies to Original date New date Status Countdown Legal basis
Prohibited Practices (Art. 5) All providers and deployers active AI Act Art. 5
GPAI Rules (Chapter 5) GPAI model providers active AI Act Art. 51-56
High-risk AI — Annex III (standalone) Providers of standalone Annex III systems deferred AI Omnibus 2026 Art. 6(2)
High-risk AI — Annex I (embedded) AI embedded in Annex I regulated products deferred AI Omnibus 2026 Art. 6(1)
AI-Generated Content Marking Providers of generative GPAI systems active AI Act Art. 50(2)
Regulatory Sandboxes National competent authorities active AI Act Art. 57

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Frequently Asked Questions

Il Regolamento UE sull'IA si applica ai fornitori che immettono sistemi di IA sul mercato dell'UE o li mettono in servizio nell'UE, indipendentemente dal luogo in cui il fornitore è stabilito. Copre anche i deployer che gestiscono sistemi di IA nell'UE, gli importatori e i distributori di sistemi di IA, nonché i fabbricanti di prodotti che incorporano sistemi di IA. I fornitori extra-UE sono coperti se l'output del loro sistema di IA viene utilizzato nell'UE.

In linea generale no — ma esiste un'importante eccezione. Se un sistema di IA viene sviluppato al di fuori dell'UE ma i suoi output vengono utilizzati nell'UE, il Regolamento può comunque applicarsi. I fornitori stabiliti in paesi terzi devono designare un rappresentante autorizzato nell'UE se i loro sistemi sono resi disponibili sul mercato dell'UE.

Sì. L'articolo 2 esclude esplicitamente i sistemi di IA utilizzati esclusivamente per scopi militari, di sicurezza nazionale o di difesa, nonché i sistemi di IA utilizzati esclusivamente per la ricerca e lo sviluppo non ancora immessi sul mercato. Le autorità pubbliche di paesi terzi e le organizzazioni internazionali sono anch'esse escluse quando agiscono nell'ambito di quadri di cooperazione internazionale in materia di applicazione della legge.

I sistemi di IA open source rientrano parzialmente nell'ambito di applicazione. Sebbene i fornitori di sistemi di IA liberi e open source beneficino di obblighi più leggeri in alcune aree, non sono completamente esenti — in particolare quando il sistema rientra in categorie vietate o ad alto rischio, o quando si tratta di modelli di IA per uso generale con un rischio sistemico significativo.

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