Articolo 107 del Regolamento (UE) 2024/1689 — Modifiche al Regolamento (UE) 2018/858. Testo ufficiale, interpretazione pratica, obblighi principali e implicazioni di conformità.
Sintesi del testo ufficiale
L'Articolo 107 del Regolamento (UE) 2024/1689 (il Regolamento sull'IA dell'UE) modifica il Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (comunemente noto come Regolamento sull'omologazione dei veicoli). La modifica inserisce un riferimento al Regolamento sull'IA dell'UE all'interno del quadro settoriale, garantendo che i sistemi di IA impiegati nei veicoli e nei componenti dei veicoli siano soggetti agli obblighi orizzontali stabiliti dal Regolamento 2024/1689 accanto ai requisiti di sicurezza automobilistica esistenti.
L'effetto principale dell'Articolo 107 è quello di creare un ponte giuridico tra il regime di omologazione specifico per settore e il quadro normativo trasversale sull'IA. Laddove un sistema di IA integrato in un veicolo o in un componente di un veicolo si qualifichi come sistema di IA ad alto rischio ai sensi dell'Allegato I o dell'Allegato III del Regolamento sull'IA dell'UE, le procedure di valutazione della conformità, gli obblighi di documentazione tecnica, i requisiti di monitoraggio post-commercializzazione e gli obblighi di trasparenza del Regolamento sull'IA dell'UE si applicano in aggiunta — e in coordinamento — ai requisiti del Regolamento 2018/858. L'Articolo 107 evita pertanto le lacune normative che potrebbero derivare dal funzionamento autonomo dei due regimi e stabilisce un'architettura di governance coerente per l'IA nel settore automobilistico, un ambito che include applicazioni di IA sempre più critiche per la sicurezza come i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e le funzioni di guida automatizzata.
Cosa significa in pratica
Per i produttori di veicoli, i fornitori di sistemi e le autorità di omologazione, l'Articolo 107 significa che l'introduzione di sistemi di IA nei veicoli non è più disciplinata esclusivamente dalle procedure di omologazione specifiche per settore. Qualsiasi componente IA che soddisfi i criteri per la classificazione come sistema di IA ad alto rischio — in particolare quelli contemplati dall'Allegato III del Regolamento sull'IA dell'UE relativi ai componenti di sicurezza dei prodotti regolati dalla legislazione di armonizzazione dell'Unione — deve soddisfare simultaneamente i requisiti di conformità sia del Regolamento 2018/858 sia del Regolamento sull'IA dell'UE.
In termini concreti, un OEM automobilistico che integra un sistema di assistenza al mantenimento della corsia basato sull'IA o un sistema di frenata automatica di emergenza deve garantire che il componente IA sia accompagnato dalla documentazione tecnica richiesta dall'Articolo 11 del Regolamento sull'IA dell'UE, abbia superato una valutazione della conformità ai sensi dell'Articolo 43, rechi la marcatura CE e sia registrato nella banca dati dell'UE istituita ai sensi dell'Articolo 71, oltre a soddisfare i requisiti tecnici e ottenere l'omologazione ai sensi del Regolamento 2018/858.
Le autorità di omologazione e i servizi tecnici responsabili della certificazione dei veicoli devono pertanto sviluppare competenze nella valutazione dei sistemi di IA rispetto ai criteri del Regolamento sull'IA dell'UE, non solo agli standard di sicurezza automobilistica. Le autorità di vigilanza del mercato designate ai sensi del Regolamento 2018/858 devono coordinarsi con le autorità nazionali competenti designate ai sensi del Regolamento sull'IA dell'UE per evitare azioni di enforcement duplicative o contrastanti. I produttori devono riesaminare le proprie strategie di valutazione della conformità, i rapporti con gli organismi notificati e i sistemi di monitoraggio post-commercializzazione per garantire una conformità integrata in entrambi i framework.
I fornitori di componenti IA che entrano nella catena di fornitura automobilistica come fornitori di sistemi di IA ad alto rischio hanno obblighi indipendenti ai sensi del Regolamento sull'IA dell'UE, indipendentemente dalla propria posizione nella gerarchia della catena di fornitura automobilistica.
Obblighi principali
- Conformità al doppio framework: i produttori e i fornitori di sistemi di IA nei veicoli soggetti al Regolamento 2018/858 devono rispettare sia i requisiti di omologazione di quel regolamento sia gli obblighi di valutazione della conformità del Regolamento sull'IA dell'UE, laddove il sistema di IA si qualifichi come ad alto rischio.
- Allineamento della documentazione tecnica: i pacchetti di documentazione tecnica predisposti per l'omologazione devono essere integrati con la documentazione specifica per l'IA richiesta dall'Articolo 11 e dall'Allegato IV del Regolamento sull'IA dell'UE, incluse le descrizioni dei dati di addestramento, della logica algoritmica e delle misure di gestione del rischio.
- Integrazione del monitoraggio post-commercializzazione: i sistemi di monitoraggio post-commercializzazione richiesti dall'Articolo 72 del Regolamento sull'IA dell'UE devono essere integrati con gli obblighi di monitoraggio della conformità e di conformità sul campo applicabili ai sensi del Regolamento 2018/858, garantendo che i dati sulle prestazioni dell'IA raccolti sul campo siano elaborati e comunicati nell'ambito di entrambi i regimi.
- Coordinamento della segnalazione degli incidenti gravi: i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio nei veicoli devono coordinare gli obblighi di segnalazione degli incidenti gravi ai sensi dell'Articolo 73 del Regolamento sull'IA dell'UE con i meccanismi di segnalazione dei difetti di sicurezza dei veicoli e di richiamo stabiliti ai sensi del Regolamento 2018/858.
- Coordinamento della vigilanza del mercato: le autorità nazionali di vigilanza del mercato responsabili dell'enforcement ai sensi di ciascun regolamento devono coordinare le proprie attività per garantire una supervisione coerente dei veicoli abilitati all'IA, senza requisiti duplicativi o contrastanti imposti agli operatori economici.
- Marcatura CE e registrazione: i sistemi di IA che raggiungono la soglia di alto rischio devono recare la marcatura CE ed essere registrati nella banca dati dell'UE per i sistemi di IA ad alto rischio (Articolo 71), oltre a recare il marchio di omologazione richiesto ai sensi del Regolamento 2018/858.
Relazione con altri articoli
L'Articolo 107 va letto insieme al più ampio insieme di disposizioni finali del Titolo XIII che modificano il diritto dell'Unione vigente per integrare il framework del Regolamento sull'IA dell'UE. È strettamente correlato all'Articolo 6 e all'Allegato I del Regolamento sull'IA dell'UE, che classificano come sistemi di IA ad alto rischio quelli che sono componenti di sicurezza di prodotti coperti dalla legislazione di armonizzazione dell'Unione — incluso il Regolamento 2018/858. La classificazione ai sensi dell'Articolo 6(1) è il presupposto che attiva gli obblighi del doppio framework che l'Articolo 107 formalizza.
L'Articolo 107 si collega anche direttamente agli Articoli 11, 43, 71, 72 e 73, che stabiliscono rispettivamente gli obblighi di documentazione tecnica, valutazione della conformità, registrazione nella banca dati, monitoraggio post-commercializzazione e segnalazione degli incidenti applicabili ai sistemi di IA ad alto rischio. Il considerando 97 del Regolamento sull'IA dell'UE fornisce ulteriore contesto interpretativo sul rapporto tra il Regolamento sull'IA e la legislazione di armonizzazione dell'Unione specifica per settore. La modifica introdotta dall'Articolo 107 va letta anche accanto all'Articolo 2(7), che disciplina l'interazione tra il Regolamento sull'IA dell'UE e il diritto dell'Unione vigente nei settori regolamentati per la sicurezza.
Calendario di conformità
L'Articolo 107, in quanto parte del Regolamento (UE) 2024/1689, è entrato in vigore il 1° agosto 2024, venti giorni dopo la pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 12 luglio 2024.
Il calendario di applicazione graduale del Regolamento sull'IA dell'UE determina quando gli obblighi attivati dalla modifica dell'Articolo 107 diventano pienamente applicabili in pratica:
- 2 febbraio 2025: i divieti sulle pratiche di IA a rischio inaccettabile (Articolo 5) sono diventati applicabili. Questi non riguardano direttamente la maggior parte dei sistemi di IA automobilistici, ma stabiliscono i limiti estremi dell'uso lecito dell'IA.
- 2 agosto 2025: le regole sui modelli di IA di uso generale (Titolo III, Capitolo 3) e le disposizioni di governance sono diventate applicabili. I sistemi di IA automobilistici basati su modelli GPAI devono soddisfare gli obblighi GPAI applicabili a partire da questa data.
- 2 agosto 2026: le disposizioni sui sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'Allegato III, inclusi quelli relativi ai componenti di sicurezza nei veicoli, diventano pienamente applicabili. I produttori e i fornitori devono aver completato le valutazioni della conformità, istituito il monitoraggio post-commercializzazione e garantito la registrazione entro questa data.
- 2 agosto 2027: i sistemi di IA ad alto rischio coperti dall'Allegato I (framework di sicurezza dei prodotti della legislazione di armonizzazione dell'Unione, incluso il Regolamento 2018/858) devono conformarsi a tutti i requisiti applicabili del Regolamento sull'IA dell'UE entro questa data. Questa scadenza è particolarmente rilevante per i sistemi di IA integrati nei veicoli soggetti all'omologazione.
Si raccomanda ai produttori automobilistici e ai fornitori di sistemi di IA di avviare per tempo le analisi delle lacune di conformità e la pianificazione della conformità al doppio framework, ben prima delle scadenze dell'agosto 2026 e dell'agosto 2027.
Official AI Act Compliance Deadline Calendar
Updated · Sources: Regulation (EU) 2024/1689 and the 2026 Digital Omnibus on AI.
| Obligation | Applies to | Original date | New date | Status | Countdown | Legal basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prohibited Practices (Art. 5) | All providers and deployers | active | — | AI Act Art. 5 | ||
| GPAI Rules (Chapter 5) | GPAI model providers | active | — | AI Act Art. 51-56 | ||
| AI-Generated Content Marking | Providers of generative GPAI systems | active | — | AI Act Art. 50(2) | ||
| Regulatory Sandboxes | National competent authorities | active | — | AI Act Art. 57 | ||
| High-risk AI — Annex III (standalone) | Providers of standalone Annex III systems | deferred | — | AI Omnibus 2026 Art. 6(2) | ||
| High-risk AI — Annex I (embedded) | AI embedded in Annex I regulated products | deferred | — | AI Omnibus 2026 Art. 6(1) |
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L'Articolo 107 modifica il Regolamento (UE) 2018/858 sull'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli. Integra i requisiti di supervisione relativi all'IA nel quadro esistente di omologazione dei veicoli.
L'Articolo 107 interessa principalmente i produttori di veicoli, le autorità di omologazione e gli organismi di vigilanza del mercato che operano nel quadro stabilito dal Regolamento (UE) 2018/858. Le entità che immettono sul mercato dell'UE sistemi per veicoli abilitati all'IA devono allineare i propri processi di conformità ai requisiti aggiornati.
L'Articolo 107 è entrato in vigore il 1° agosto 2024, in linea con il calendario generale del Regolamento sull'IA dell'UE. Gli obblighi pratici per i sistemi di IA ad alto rischio integrati nei veicoli seguono il calendario di applicazione graduale, con i requisiti completi per i sistemi di IA ad alto rischio applicabili al più tardi dall'agosto 2027.
L'Articolo 107 garantisce che i sistemi di IA integrati nei veicoli soggetti all'omologazione ai sensi del Regolamento (UE) 2018/858 siano valutati non solo in base agli standard di sicurezza automobilistica, ma anche in base ai requisiti orizzontali di conformità e supervisione dell'IA stabiliti dal Regolamento sull'IA dell'UE.
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