Articolo 95 del Regolamento (UE) 2024/1689 — Codici di condotta per l'applicazione volontaria di requisiti specifici. Testo ufficiale, interpretazione pratica, obblighi chiave e implicazioni per la conformità.
Sintesi del Testo Ufficiale
L'articolo 95 del Regolamento (UE) 2024/1689 (il Regolamento AI UE), collocato all'interno del Titolo X (Codici di condotta e linee guida), istituisce un quadro volontario attraverso il quale i fornitori di sistemi di IA non classificati ad alto rischio possono scegliere di impegnarsi a rispettare requisiti che vanno oltre la loro base giuridica.
In particolare, l'articolo 95 invita i fornitori di sistemi di IA non ad alto rischio a redigere codici di condotta finalizzati a estendere, su base volontaria, l'applicazione dei requisiti stabiliti nel Titolo III, Capo 2 — gli obblighi cogenti applicabili ai sistemi di IA ad alto rischio. Questi requisiti comprendono i sistemi di gestione dei rischi, le pratiche di governance e gestione dei dati, la documentazione tecnica, la tenuta dei registri, la trasparenza e la fornitura di informazioni ai deployer, le misure di supervisione umana, l'accuratezza, la robustezza e la cybersicurezza. L'articolo 95 incoraggia espressamente anche i codici di condotta ad affrontare la sostenibilità ambientale dei sistemi di IA.
L'elaborazione di tali codici di condotta può coinvolgere fornitori, deployer, organizzazioni rappresentative e altri soggetti interessati, comprese la società civile e la comunità accademica. L'Ufficio AI e le autorità nazionali competenti hanno il compito di facilitare questo processo. La Commissione è abilitata ad emanare linee guida sulla forma, il contenuto e i processi associati ai codici di condotta ai sensi di questo articolo. Gli impegni volontari esistenti e i quadri di autoregolamentazione industriale possono essere presi in considerazione durante la redazione dei codici di condotta ai sensi dell'articolo 95, evitando inutili duplicazioni di sforzi.
Cosa Significa in Pratica
L'articolo 95 crea uno spazio per i soggetti responsabili dell'IA per segnalare affidabilità allineandosi volontariamente agli standard più elevati applicabili all'IA ad alto rischio — anche quando non sono legalmente obbligati a farlo.
Per i fornitori di sistemi di IA a rischio limitato o minimo, ciò significa che anziché limitarsi a soddisfare gli obblighi più leggeri applicabili ai loro prodotti (ad esempio, le comunicazioni di trasparenza per i chatbot ai sensi dell'articolo 50), possono scegliere di implementare un sistema completo di gestione dei rischi, condurre audit di governance dei dati, mantenere la documentazione tecnica e integrare meccanismi di supervisione umana — e formalizzare tale impegno attraverso un codice di condotta dichiarato pubblicamente.
In pratica, la partecipazione a un codice di condotta ai sensi dell'articolo 95 può svolgere molteplici funzioni strategiche. Può differenziare un prodotto in un mercato competitivo dove i clienti aziendali o i team di approvvigionamento del settore pubblico richiedono affidabilità dimostrabile. Può costruire i processi interni e le abitudini di documentazione che facilitano la futura conformità qualora un prodotto venga successivamente riclassificato ad alto rischio. Può anche rafforzare la posizione dell'organizzazione nei dialoghi con i regolatori e nel contesto delle indagini sugli incidenti.
Un esempio pratico: un fornitore di uno strumento di screening AI per il reclutamento che si trova appena al di sotto della soglia ad alto rischio dell'Allegato III può comunque adottare un codice di condotta impegnandosi a test di bias, documentazione trasparente del modello e revisione umana periodica delle decisioni algoritmiche — misure che costruiscono la fiducia degli utenti e anticipano l'evoluzione normativa.
Ci si aspetta che i codici di condotta siano specifici, misurabili e accessibili al pubblico. Le organizzazioni dovrebbero trattarli non come strumenti di marketing, ma come impegni operativi soggetti a una vera e propria governance interna.
Obblighi Chiave
- Adozione volontaria: I fornitori di sistemi di IA non ad alto rischio sono invitati ma non obbligati a redigere e applicare codici di condotta che estendano i requisiti del Titolo III Capo 2 ai loro sistemi.
- Ambito dei requisiti volontari: I codici di condotta possono coprire la gestione dei rischi, la governance dei dati, la documentazione tecnica, la trasparenza, la supervisione umana, l'accuratezza, la robustezza, la cybersicurezza e la sostenibilità ambientale dei sistemi di IA.
- Processo di redazione inclusivo: I codici di condotta dovrebbero essere elaborati con il contributo di fornitori, deployer, organizzazioni rappresentative e soggetti interessati pertinenti, comprese la società civile e la comunità accademica, con la facilitazione dell'Ufficio AI e delle autorità nazionali competenti.
- Compatibilità con i quadri esistenti: I codici possono basarsi su impegni volontari esistenti o iniziative di autoregolamentazione industriale per evitare duplicazioni, purché tali quadri siano compatibili con gli obiettivi del Regolamento.
- Linee guida della Commissione: La Commissione europea può emanare linee guida che specificano la forma, il contenuto e i processi previsti per i codici di condotta ai sensi di questo articolo, fornendo un quadro di riferimento alle parti interessate.
- Sostenibilità ambientale: I codici di condotta sono espressamente incoraggiati a includere disposizioni che promuovano la sostenibilità ambientale dei sistemi di IA per tutto il loro ciclo di vita, riflettendo i più ampi obiettivi politici del Regolamento.
Relazione con Altri Articoli
L'articolo 95 va letto congiuntamente agli obblighi obbligatori di trasparenza dell'articolo 50, che rappresentano il reale minimo giuridico per molti sistemi di IA non ad alto rischio. Trae il suo contenuto sostanziale per riferimento dal Titolo III, Capo 2 (articoli 9–15), che stabilisce i requisiti — gestione dei rischi, governance dei dati, documentazione tecnica, registrazione, trasparenza, supervisione umana, accuratezza, robustezza e cybersicurezza — che i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio devono rispettare e che i fornitori non ad alto rischio possono adottare volontariamente.
L'articolo 95 è integrato dall'articolo 96, che abilita la Commissione ad emanare linee guida sull'attuazione pratica di questo articolo. Si collega anche all'articolo 56, che istituisce l'Ufficio AI come organismo di facilitazione, e al più ampio schema dell'articolo 55 relativo ai codici di condotta per i modelli di IA per uso generale, che opera come quadro volontario parallelo ma distinto per una diversa categoria di soggetti. Insieme, queste disposizioni riflettono l'approccio stratificato del Regolamento: minimi obbligatori, massimali volontari e facilitazione istituzionale.
Cronologia di Conformità
L'articolo 95 è entrato in applicazione come parte della data di applicazione generale del Regolamento AI UE. Il Regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2024, venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'applicazione delle disposizioni del Regolamento è graduale:
- 1° febbraio 2025: Le proibizioni sulle pratiche di IA a rischio inaccettabile (Titolo II) sono diventate applicabili.
- 2 agosto 2025: Le disposizioni relative ai modelli di IA per uso generale (Titolo VIII) e alle strutture di governance (Titolo III del capitolo sulla governance) sono diventate applicabili.
- 2 agosto 2026: La maggior parte delle disposizioni del Regolamento, comprese le obbligazioni per i sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'Allegato I (legislazione sulla sicurezza dei prodotti), è diventata applicabile.
- 2 agosto 2027: Gli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'Allegato III sono diventati pienamente applicabili.
L'articolo 95, rientrante nel Titolo X, è diventato applicabile il 2 agosto 2026 come parte dell'applicazione generale del Regolamento. Tuttavia, data la sua natura volontaria, i fornitori che desiderano utilizzare i codici di condotta come strumento di conformità e costruzione della fiducia sono incoraggiati a impegnarsi nel processo il prima possibile — in particolare poiché l'Ufficio AI può iniziare a facilitare l'elaborazione dei codici ben prima delle scadenze formali, e i pionieri traggono vantaggio dal modellare il contenuto di quei codici.
Official AI Act Compliance Deadline Calendar
Updated · Sources: Regulation (EU) 2024/1689 and the 2026 Digital Omnibus on AI.
| Obligation | Applies to | Original date | New date | Status | Countdown | Legal basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prohibited Practices (Art. 5) | All providers and deployers | active | — | AI Act Art. 5 | ||
| GPAI Rules (Chapter 5) | GPAI model providers | active | — | AI Act Art. 51-56 | ||
| AI-Generated Content Marking | Providers of generative GPAI systems | active | — | AI Act Art. 50(2) | ||
| Regulatory Sandboxes | National competent authorities | active | — | AI Act Art. 57 | ||
| High-risk AI — Annex III (standalone) | Providers of standalone Annex III systems | deferred | — | AI Omnibus 2026 Art. 6(2) | ||
| High-risk AI — Annex I (embedded) | AI embedded in Annex I regulated products | deferred | — | AI Omnibus 2026 Art. 6(1) |
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L'articolo 95 incoraggia i fornitori di sistemi di IA non ad alto rischio a redigere e applicare volontariamente codici di condotta progettati per estendere la conformità a requisiti obbligatori solo per i sistemi di IA ad alto rischio — come la trasparenza, la robustezza e la supervisione umana — ai sistemi che esulano da tale ambito obbligatorio.
No. L'articolo 95 è interamente volontario. I fornitori sono invitati ma non obbligati a redigere o aderire a codici di condotta. La disposizione è concepita per elevare il livello generale di affidabilità dell'ecosistema AI oltre il minimo legale.
I fornitori di sistemi di IA che non sono classificati ad alto rischio, nonché altri soggetti interessati come i deployer, le associazioni di categoria, le organizzazioni della società civile e il mondo accademico, possono partecipare volontariamente alla redazione e all'applicazione di questi codici.
I codici di condotta possono applicare volontariamente requisiti equivalenti a quelli del Titolo III Capo 2 — che comprende la gestione dei rischi, la governance dei dati, la documentazione tecnica, la trasparenza, la supervisione umana, l'accuratezza, la robustezza e la cybersicurezza — nonché requisiti relativi alla sostenibilità ambientale.
L'Ufficio AI e le autorità nazionali competenti possono facilitare e promuovere l'elaborazione dei codici di condotta. La Commissione può anche emanare linee guida che specificano la forma e il contenuto che tali codici dovrebbero assumere.
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