Articolo 1 del Regolamento (UE) 2024/1689 — Oggetto. Testo ufficiale, interpretazione pratica, obblighi chiave e implicazioni per la conformità.

Sintesi del testo ufficiale

L'articolo 1 del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio — comunemente noto come Regolamento UE sull'IA — stabilisce l'oggetto del regolamento. Dichiara che il regolamento definisce norme armonizzate concernenti l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione.

L'articolo identifica cinque principali obiettivi regolatori perseguiti dal regolamento:

  1. Norme sulle pratiche di IA vietate che pongono rischi inaccettabili per i diritti fondamentali, la sicurezza e i valori dell'Unione.
  2. Requisiti e obblighi specifici per i sistemi di IA ad alto rischio e gli operatori coinvolti nel loro ciclo di vita.
  3. Obblighi di trasparenza per determinati sistemi di IA che interagiscono con persone fisiche o generano contenuto sintetico.
  4. Norme applicabili ai modelli di IA per uso generale (GPAI), compresi quelli con rischio sistemico.
  5. Norme sul monitoraggio del mercato, sulla sorveglianza del mercato, sulla governance sia a livello degli Stati membri che dell'Unione, e sui meccanismi di applicazione.

L'articolo 1 dichiara inoltre che il regolamento mira a migliorare il funzionamento del mercato interno e a promuovere l'adozione di un'intelligenza artificiale affidabile e incentrata sull'uomo, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In tal modo, il regolamento si ancora simultaneamente nel diritto del mercato interno (articolo 114 TFUE) e nella protezione dei diritti fondamentali.

Cosa significa in pratica

L'articolo 1 è una disposizione di inquadramento. Non genera direttamente compiti di conformità in modo autonomo, ma definisce la logica regolatoria che determina quali obblighi si applicano a un dato soggetto o sistema.

Per i fornitori — imprese o singoli individui che sviluppano sistemi di IA o modelli di IA per uso generale e li immettono sul mercato dell'UE o li mettono in servizio — l'articolo 1 segnala che le loro attività sono disciplinate da un quadro di conformità completo e basato sui livelli di rischio. Un fornitore di un sistema di IA ad alto rischio utilizzato nel credit scoring, nel reclutamento o nell'infrastruttura critica deve comprendere sin dall'inizio che il regolamento persegue simultaneamente l'armonizzazione del mercato e la protezione dei diritti fondamentali. Questi due obiettivi condizionano l'interpretazione degli obblighi negli articoli successivi.

Per i deployer — soggetti che utilizzano sistemi di IA in un contesto professionale — l'articolo 1 conferma che l'utilizzo all'interno dell'Unione è sufficiente ad attivare il regolamento, anche se il fornitore è stabilito al di fuori dell'UE.

Per i team legali e di conformità, l'articolo 1 stabilisce che il Regolamento UE sull'IA non è una norma settoriale bensì un regolamento orizzontale che copre l'IA in tutti i settori, ad eccezione dei sistemi utilizzati esclusivamente per scopi militari, di sicurezza nazionale, o di ricerca e sviluppo prima dell'immissione sul mercato, come ulteriormente specificato dall'articolo 2.

Esempio pratico: Un'azienda con sede negli USA che utilizza uno strumento di IA per la selezione dei CV ai fini del reclutamento di dipendenti basati nell'UE rientra nel perimetro regolatorio descritto dall'articolo 1. Il percorso di conformità inizia con la comprensione della dichiarazione di ambito dell'articolo 1, per poi spostarsi all'articolo 6 e all'Allegato III al fine di valutare se il sistema è ad alto rischio.

Obblighi chiave

Relazione con altri articoli

L'articolo 1 deve essere letto come il punto di accesso all'intero regolamento. Si collega direttamente all'articolo 2 (ambito di applicazione ed esclusioni), che specifica con precisione quali soggetti e sistemi sono coperti o esenti, comprese le esclusioni per uso militare, uso personale non professionale e limitate disposizioni open source.

I cinque obiettivi enumerati dall'articolo 1 si mappano direttamente sui capitoli strutturali del regolamento: articolo 5 (pratiche vietate), articoli 6–51 (sistemi di IA ad alto rischio), articolo 50 (obblighi di trasparenza), articoli 51–56 (modelli GPAI) e articoli 57–101 (governance e applicazione).

L'articolo 1 rafforza altresì il ruolo interpretativo dei considerando, in particolare dei considerando 1–10, che contestualizzano la finalità del regolamento nella strategia digitale dell'UE e nella Carta dei diritti fondamentali. Quando emerge ambiguità nell'applicazione degli articoli successivi, i team di conformità dovrebbero tornare agli obiettivi dichiarati dell'articolo 1 come ancoraggio interpretativo primario, secondo i principi standard di interpretazione del diritto dell'UE.

Calendario di conformità

L'articolo 1 è entrato in vigore il 1° agosto 2024, venti giorni dopo la pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 2024/1689, 12 luglio 2024). In quanto disposizione relativa all'oggetto, è applicabile da quella data e non prevede alcun periodo di applicazione differita.

Tuttavia, le disposizioni operative descritte dall'articolo 1 seguono un calendario di applicazione progressivo:

La comprensione dell'inquadramento dell'articolo 1 è pertanto un obbligo immediato — informa su come le organizzazioni avrebbero dovuto avviare i propri esercizi di inventario dell'IA e di classificazione del rischio a partire dall'agosto 2024.

Official AI Act Compliance Deadline Calendar

Updated · Sources: Regulation (EU) 2024/1689 and the 2026 Digital Omnibus on AI.

Obligation Applies to Original date New date Status Countdown Legal basis
Prohibited Practices (Art. 5) All providers and deployers active AI Act Art. 5
GPAI Rules (Chapter 5) GPAI model providers active AI Act Art. 51-56
High-risk AI — Annex III (standalone) Providers of standalone Annex III systems deferred AI Omnibus 2026 Art. 6(2)
High-risk AI — Annex I (embedded) AI embedded in Annex I regulated products deferred AI Omnibus 2026 Art. 6(1)
AI-Generated Content Marking Providers of generative GPAI systems active AI Act Art. 50(2)
Regulatory Sandboxes National competent authorities active AI Act Art. 57

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Frequently Asked Questions

L'articolo 1 stabilisce l'oggetto del Regolamento (UE) 2024/1689. Enuncia lo scopo del regolamento: definire norme armonizzate per i sistemi di IA immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati nell'Unione europea, comprese le norme sulle pratiche di IA vietate, i requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio, gli obblighi di trasparenza e le strutture di governance. Riguarda anche i modelli di IA per uso generale.

L'articolo 1 è una disposizione definitoria e di inquadramento, non un articolo operativo. Non impone obblighi di per sé, ma definisce il perimetro regolatorio. Le imprese devono leggerlo in combinazione con gli articoli successivi — in particolare gli articoli 5, 6, 13 e 51 — per determinare quali norme si applicano ai loro specifici sistemi o modelli di IA.

Il regolamento si applica ai fornitori che immettono sistemi di IA sul mercato dell'UE o li mettono in servizio nell'UE, ai deployer che utilizzano sistemi di IA nell'UE, nonché ai fornitori e deployer situati in paesi terzi quando l'output del sistema di IA è utilizzato all'interno dell'UE. Anche gli importatori e i distributori rientrano nell'ambito di applicazione a determinate condizioni.

L'articolo 1 non esclude i sistemi open source dall'ambito di applicazione del regolamento. Le esenzioni limitate per i componenti di IA liberi e open source sono affrontate nell'articolo 2, che disciplina le esclusioni dall'ambito di applicazione. L'articolo 1 definisce di cosa tratta il regolamento; l'articolo 2 definisce a chi si applica e dove esistono eccezioni.

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